Cosa dice l’Art. 102 del Codice della Strada?
L'Art. 102 del Codice della Strada tratta in particolare quattro scenari: sottrazione, smarrimento, deterioramento e distruzione, anche solo di una delle due targhe. Ecco cosa bisogna sapere.
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L’Art. 102 del Codice della Strada disciplina il comportamento che bisogna tenere in caso di deterioramento, smarrimento, distruzione e furto della targa. Le regole sono poche e semplici, ecco quello che dovete sapere per non incorrere in multe e sanzioni.
COSA DICE L’ART. 102 DEL CODICE DELLA STRADA
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle due targhe, l’intestatario della carta di circolazione (ovvero il proprietario legale del veicolo) deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
Nel caso in cui la targa non venga rinvenuta, trascorsi quindici giorni dalla denuncia, l’intestatario deve richiedere al Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall’art. 93, e quindi ottenere una nuova targa.
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Posso circolare senza targa?
Secondo l’art. 102 del Codice della Strada, durante il periodo di attesa di 15 giorni prima di poter fare richiesta di una nuova immatricolazione, è cura dell’intestatario apporre un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria.
ATTENZIONE: la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria. Quindi, non è consentito un semplice foglio incollato sul lunotto posteriore o sul parabrezza, come si vede spesso fare.
La targa deve essere ben leggibile!
I dati di immatricolazione indicati (ovvero il codice alfanumerico riportato sulla targa) devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l’intestatario della carta di circolazione deve richiedere all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo.
Sanzioni previste dall’art. 102 del Codice della Strada
L’intestatario della carta di circolazione che, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova, non provvede a farne denuncia e a sostituire la targa nei termini di legge sopra elencati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.
Chi, invece, circoli con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.
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