La fiscalità dell’auto aziendale in Italia: una guida
Come funziona la fiscalità dell'auto aziendale? Una piccola guida fra detraibilità e deducibilità, a seconda degli usi dell'auto e delle modalità di acquisto.
In questo articolo
- DETRAZIONE IVA AUTO AZIENDALE
- Detrazione totale per i veicoli a uso esclusivo professionale
- Detraibili anche servizi e carburante
- DEDUCIBILITÀ COSTI AUTO
- Noleggio
- Costi di utilizzo
- Veicoli assegnati agli Amministratori
- Professionisti
- Deducibilità maggiore per agenti e rappresentanti di commercio
- Differenze fra la fiscalità italiana e quella europea
Come funzionano la detrazione dell’Iva e la deducibilità dei costi dell’auto aziendale? La situazione è stabile da anni, normata dall’articolo19-bis1 del Decreto 633/72 (testo unico Iva) e dall’art. 164 del Testo Unico sulle Imposte dei redditi.
Ricordiamo la differenza fra detraibilità e deducibilità:
- La deducibilità indica quanto può essere sottratto al reddito prima di calcolare l’imposta da pagare
- La detraibilità indica quanto può essere sottratto direttamente alle imposte da pagare, diminuendone così l’importo
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DETRAZIONE IVA AUTO AZIENDALE
In Italia è possibile detrarre il 40% dell’Iva sostenuta con l’acquisto ed il noleggio dell’automobile per i veicoli a uso promiscuo, cioè quelli che l’azienda offre in dotazione al dipendente sia a fini lavorativi sia personali.
Perché solo il 40%? Perché, appunto, l’auto non viene usata esclusivamente a fini aziendali, ma funge anche da auto privata del dipendente.
Il 40% è una percentuale forfettaria, cioè non è consentito dimostrare di utilizzare l’auto per lavoro in percentuale superiore e quindi godere di una detraibilità maggiore.
Detrazione totale per i veicoli a uso esclusivo professionale
Per i veicoli ad esclusivo uso professionale, invece, la detraibilità è totale (ma spetta al contribuente l’onere probatorio dell’esclusivo utilizzo professionale).
Pensiamo ad esempio al caso dei tassisti o a veicoli come pullman o trattori. Attenzione però ai casi dubbi, come ad esempio alcuni veicoli commerciali leggeri, per i quali prima non c’era dubbio sulla detraibilità 100% dell’Iva, mentre ora la detraibilità totale è subordinata alla dimostrazione da parte del contribuente dell’utilizzo esclusivo nell’impresa.
Detraibili anche servizi e carburante
Anche l’Iva relativa ai servizi che riguardano i veicoli, come la loro custodia, manutenzione e riparazione, i pedaggi e anche l’acquisto di carburanti e lubrificanti sono detraibili al 40%.
Non esiste più, ma solo ai fini Iva, la distinzione tra autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, falsi autocarri e autocarri, ed è stato superato anche il riferimento alla classificazione del Codice della strada.
DEDUCIBILITÀ COSTI AUTO
Qualunque sia il modo di acquisizione del veicolo (proprietà, leasing, noleggio) le spese sono deducibili:
- Al 100% se il veicolo è utilizzato esclusivamente come bene strumentale o è adibito ad uso pubblico
- All’80% per i veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio (con un limite massimo di costo di acquisto pari a 25.822,84 euro per gli autoveicoli, per gli altri mezzi i limiti sono uguali alla generalità delle imprese)
- Al 70% se il veicolo è assegnato in uso promiscuo ai dipendenti
- Al 20% per i veicoli a uso esclusivo aziendale non assegnati (auto in pool). Limite massimo di costo di acquisto pari a 18.075,99 euro per le autovetture.
Noleggio
Per l’auto in uso promiscuo il limite di deducibilità per l’auto a noleggio è di 3.615 euro annui per la sola parte finanziaria, mentre per le spese accessorie (i servizi) non vi è limite.
Facciamo un esempio con un canone mensile di 650 euro +iva:
- canone mensile solo per la parte finanziaria di 500 €, il canone annuo è di 6.000, deducibilità fino a 3.615, 70% per auto in benefit e si arriva a 2.530,5 €
- canone mensile parte servizi 150 € mesex12= 1.800 €
totale deducibilità= 2350+1800
Per le auto in pool/professionisti essendo la deducibilità al 20%, basta considerarla in luogo del 70%. L’Iva è sempre al 40%.
Costi di utilizzo
Per le spese relative all’utilizzo e alla gestione (carburante e lubrificanti, manutenzioni, pedaggi, parcheggi, etc,) valgono le forfetizzazioni di deducibilità previste a seconda del tipo di utilizzatore, e quindi 20% per quelli a uso aziendale, 70% per quelli in uso ai dipendenti e 80% per agenti di commercio.
Veicoli assegnati agli Amministratori
Agli autoveicoli assegnati in uso promiscuo agli amministratori non è applicabile il regime di deducibilità previsto per i dipendenti, sebbene il trattamento fiscale del fringe benefit sia lo stesso.
Leggi Anche: Fringe Benefit Auto Aziendale: cos’è e come si calcola
Anche in questo caso occorre distinguere il tipo di utilizzo che l’amministratore fa del veicolo:
- Uso aziendale esclusivo: Quando l’amministratore fa un uso del veicolo esclusivamente aziendale, connesso al mandato ricevuto, si applica la norma generale per i veicoli a uso esclusivo aziendale non strumentale.
- Uso promiscuo. La facoltà di utilizzare il veicolo anche per uso personale, oltre che per le incombenze aziendali, costituisce un compenso in natura, commisurato a un valore convenzionale pari al 30% connesso alla percorrenza convenzionale di 15mila chilometri sulla base delle tariffe annuali predisposte dall’ACI per il veicolo concesso in uso.
La società si dedurrà, quindi, l’intera quota di costi corrispondente all’ammontare del fringe benefit, mentre per la parte eccedente si dedurrà i costi utilizzando i criteri generali previsti i veicoli a uso aziendale.
Attenzione: se il veicolo emette più di 160 o 190 g/Co2 per i veicoli immatricolati il coefficiente non è più il 30%, ma il 50 ed il 60% di 15.000 chilometri. - Uso personale. Se il veicolo è concesso all’amministratore a uso esclusivamente personale, la deducibilità per la società e determinata in base all’art. 95, comma 1 del TUIR, e quindi nel limite del compenso in natura, determinato in base al valore normale. La parte eccedente non può essere dedotta.
Professionisti
I professionisti, oltre alle forfetizzazioni previste per le imprese, subiscono un’ulteriore limitazione in quanto possono dedurre i costi relativi a un solo veicolo. Nel caso di studi associati la deducibilità è concessa in ragione di un solo veicolo per ciascun associato.
Deducibilità maggiore per agenti e rappresentanti di commercio
Ricordiamo che la Legge di stabilità 2017 ha esteso anche al noleggio i limiti di deducibilità a favore degli agenti di commercio, estendendo il trattamento di favore di cui già beneficiano questi contribuenti per l’acquisto delle auto.
La disposizione vigente stabilisce che gli agenti o rappresentanti di commercio possono dedurre dal proprio reddito il costo dell’auto fino a un limite massimo di 25.822,84 euro, soglia del 43% più alta di quella (18.075,99 euro) riconosciuta a coloro che utilizzano la medesima tipologia di bene nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Allo stesso tempo, è stato innalzato di 1.549,37 euro il limite di deducibilità dei costi di locazione e di noleggio. Gli agenti o rappresentanti di commercio possono dunque dedurre dal proprio reddito tali costi fino a un limite massimo di 5.164,57 euro, rispetto alla soglia base di 3.615,20 euro.
Differenze fra la fiscalità italiana e quella europea
Il grave disallineamento in ambito UE, con la conseguente situazione di minor competitività delle aziende nazionali (in particolare per l’export) rispetto alle concorrenti europee su un asset così rilevante come l’auto aziendale, appare ancora più evidente se si raffronta la tassazione su un’auto aziendale media in Italia e negli altri Paesi UE (prezzo indicativo con IVA di 30.000 €).
Prezzo auto 30.000 € | Italia | Germania | Spagna | Francia | Gran Bretagna |
Deducibilità
| 3.615 | 25.210 | 23.700 | 18.300 | 18.200 |
(*) In base aliquote vigenti al 31.12.2022 in UE e GB
C’è un disallineamento particolarmente evidente per quanto riguarda la detraibilità dell’IVA (completamente detraibile negli altri Paesi) e la quota ammortizzabile. Anche il costo ammortizzabile è molto più alto, se non illimitato, nel resto d’Europa.
La disparità grava pesantemente sul mercato dell’auto aziendale, schiacciando le potenzialità economiche e danneggiando la competitività delle imprese italiane, che sostengono un maggior costo nella produzione di beni e servizi rispetto ai competitor EU.
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