Cosa dice l’Art. 187 del Codice della Strada?
L'articolo 187 di CdS vieta la guida sotto l'effetto di stupefacenti, punendo i trasgressori con un insieme di sanzioni che comprendono il pagamento di una multa, l'arresto, la sospensione della patente e il sequestro del veicolo. Il conducente colto in flagrante di reato dovrà sottoporsi a una serie di analisi mediche e partecipare a un programma tossico-riabilitativo.
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L’Art.187 del Codice della Strada è inserito all’interno del Titolo V (Norme di comportamento) e disciplina le sanzioni previste per la guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.
Occorre, innanzitutto, specificare che tale articolo è stato interamente sostituito dal D.L. 27/06/2003 n.151 art. 6, consentendo così agli organi di Polizia stradale anche la facoltà di sottoporre il conducente ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove attraverso apparecchi portatili.
ART. 187 DEL CODICE DELLA STRADA: GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICOFISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
L’articolo 187 del CdS vieta esplicitamente l’uso di sostante stupefacenti o psicotrope, punendo i trasgressori con un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro. Inoltre, con le modifiche apportate dal nuovo Codice della Strada 2019, il testo di legge ancora in approvazione provvederà un ulteriore inasprimento della pena qualora un conducente sia colto alla guida in stato di alterazione psico-fisica dovuto alla somministrazione di qualsiasi sostanza.
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La sanzione comprende anche l’arresto da sei mesi a un anno, unito alla sospensione della patente da uno a due anni e al sequestro del veicolo, a meno che quest’ultimo non appartenga a una persona estranea al reato.
AGGRAVANTI ALLA SANZIONE
Le sanzioni sopracitate, decretate dall’art. 187 del Codice della Strada, vengono sempre applicate qualora il conducente sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ma esistono diverse situazioni o aggravanti che possono aumentare tali disposizioni:
- La durata della sospensione della patente è raddoppiata, qualora il veicolo appartenga a una persona estranea ai fatti del reato
- Per i conducenti neo patentati l’importo dell’ammenda e la durata dell’arresto sono aumentate da un terzo alla metà.
- Per i conducenti di autoveicoli (con o senza rimorchio), autobus destinati al trasporti di persone, autoarticolati e autosnodati la patente è sempre revocata.
Nel caso in cui il conducente sotto l’influenza di sostanze stupefacenti provochi un incidente stradale, tutte le precedenti disposizioni vengono raddoppiate. Un altro fattore determinante per l’aumento della sanzione (da un terzo alla metà), è che il reato venga commesso dalle ore 22 alle ore 7.
ACCERTAMENTI DA PARTE DEGLI ORGANI DI POLIZIA STRADALE
L’articolo 187 del CdS consente agli organi di Polizia stradale, sempre “nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica”, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti o prove, secondo le disposizioni fornite dal Ministero dell’Interno.
Tali accertamenti, effettuati tramite prove non invasive e apparecchi portatili, hanno lo scopo di acquisire elementi utili per obbligare il conducente a sottoporsi a degli esami più approfonditi.
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Qualora l’esito sia positivo, gli agenti di Polizia stradale possono sottoporre il conducente ad accertamenti clinico-tossicologici più approfonditi, prelevando dei campioni di mucosa del cavo orale, ad opera di personale sanitario ausiliario delle forze di Polizia.
Nel caso in cui sia impossibile prelevare tali campioni, o il conducente si opponga a tale procedura, gli organi di Polizia ptradale avranno l’obbligo di scortare il guidatore presso strutture sanitarie, fisse o mobili, per il prelievo di campioni di liquidi biologici. Tali procedure si applicano anche in caso di incidenti stradali, unite all’alcool test.
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ESITI DEGLI ESAMI DAL PERSONALE SANITARIO
Le strutture sanitarie, dopo gli accertamenti, dovranno poi rilasciare gli esiti degli esami svolti agli agenti di Polizia stradale, i quali dovranno a loro volta dovranno trasmetterli al prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Se gli esiti non possono essere forniti nell’immediato, ma gli agenti hanno motivi a sufficienza per ritenere che il conducente sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, la patente di guida può comunque essere sospesa fino a un massimo di 10 giorni, nell’attesa degli esami.
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Il prefetto, ottenuti gli esiti, disporrà la sospensione della patente fino a che il conducente non si sottoporrà a un’ulteriore visita medica, da svolgersi quanto prima. Il conducente dovrà comunicare l’esito di tale visita al prefetto:
- Esito positivo: la patente viene restituita al titolare nel più breve tempo possibile
- Esito negativo: la patente viene revocata
LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
Talvolta, nei casi in cui non ci sia opposizione da parte del conducente trasgressore, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita dal lavoro di pubblica utilità, che consiste nello svolgimento di un’attività non retribuita a favore della società (sicurezza, volontariato o ambito sociale), unita a un programma riabilitativo del conducete tossicodipendente.
Terminato il lavoro di pubblica utilità, se questo ha avuto un esito positivo, il giudice dichiara estinto il reato, diminuendo i tempi di sospensione della patente e di sequestro del veicolo.
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