Cosa dice l’Art. 203 del Codice della Strada?
L'articolo 203 del Codice della Strada disciplina le modalità e i tempi in cui è possibile avanzare una proposta di ricorso al prefetto, a seguito della contestazione o notificazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
In questo articolo
L’Art. 203 del Codice della Strada è inserito all’interno del Titolo VI (Degli illeciti previsti dal presente Codice e delle relative sanzioni) e disciplina le modalità e i termini per avanzare una proposta di ricorso al prefetto, limitatamente ai casi che lo consentono.
Trattandosi di una norma che regola gli illeciti amministrativi, le sanzioni amministrative pecuniarie e le relative applicazioni, è necessario il rimando ad altre normative correlate, per una migliore comprensione e specificità dei singoli casi.
ART. 203 DEL CODICE DELLA STRADA: RICORSO AL PREFETTO
L’articolo 203 del CdS disciplina il ricorso al prefetto a seguito di una contestazione o notificazione di una sanzione amministrativa. In questo approfondimento spiegheremo l’iter di ricorso e le tempistiche necessarie affinché gli atti vengano valutati dagli organi competenti.
CONTESTAZIONE O NOTIFICAZIONE DELLA MULTA
Affinché il ricorso al prefetto sia valido, è necessario innanzitutto rispettare i tempi previsti dal Codice della Strada, che secondo l’articolo 203 deve essere presentato entro un termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.
Inoltre, affinché il ricorso venga legittimato, il trasgressore non deve aver ancora effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa entro il termine previsto (ai sensi dell’articolo 202 del Codice della Strada).
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La contestazione della violazione (disciplinata dall’art. 200 CdS), quando è possibile, deve essere effettuata immediatamente dal responsabile della violazione o da chi dovrà farsi carico del pagamento della multa. Al termine della contestazione verrà redatto un verbale contenente tutte le informazioni necessarie per descrivere i fatti accaduti, comprese le dichiarazioni degli interessati.
La notificazione della multa, invece, deve avvenire entro 90 giorni dalla commessa violazione, ai sensi dell’art. 201 del Codice della Strada e, di conseguenza, il ricorso al prefetto deve essere effettuato entro 60 giorni dall’avvenuta notificazione.
ART. 203 DEL CODICE DELLA STRADA: COME AVANZO DI RICORSO AL PREFETTO?
L’articolo 203 del Codice della Strada ammette il ricorso al prefetto nei tempi previsti, la cui proposta deve essere avanzata al prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione secondo 3 modalità:
- Presentandosi all’ufficio o comando a cui appartiene l’organo accertatore
- Inviando al medesimo ufficio o comando una raccomandata con ricevuta di ritorno
- Presentando il ricorso direttamente al prefetto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
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In tutti i casi in cui viene formulato il ricorso, è possibile presentare qualsiasi documento ritenuto idoneo e fare richiesta di audizione personale.
FARE RICORSO TRAMITE L’ORGANO ACCERTATORE
A seguito della ricezione della proposta di ricorso, il responsabile dell’ufficio o del comando a cui appartiene l’organo accertatore provvederà alla trasmissione dei documenti al prefetto entro un termine di 60 giorni.
Gli atti dovranno essere corredati dalle valutazioni tecniche dell’organo accertatore utili a confermare o meno gli effetti del ricorso.
FARE RICORSO TRAMITE PREFETTO
Nel caso in cui il ricorso venga proposto con lettera raccomandata con avviso di ritorno direttamente al prefetto, quest’ultimo dovrà inviare gli atti all’organo accertatore l’istanza di ricorso entro 30 giorni dalla sua ricezione.
Di conseguenza, il responsabile dell’ufficio o del comando a cui appartiene l’organo accertatore è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto, corredati sempre delle deduzioni tecniche, entro un termine di 60 giorni.
COSA SUCCEDE SE NON SI EFFETTUA IL RICORSO AL PREFETTO
La mancata proposta di ricorso al prefetto, entro i termini previsti, e di conseguenza il mancato pagamento in misura ridotta della multa, rendono il verbale esecutivo per una somma pari alla metà del massimo previsto dalla sanzione amministrativa in questione e per le spese di procedimento.
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