Cosa dice l’articolo 223 del Codice della Strada?
L'articolo 223 del Codice della Strada è relativo al ritiro della patente per i reati che prevedono questa pena, e contiene le indicazioni per agenti e prefetti sia nei confronti di patenti italiane sia nei confronti di patenti straniere.
In questo articolo
L’articolo 223 del Codice della Strada è quello relativo al ritiro della patente nei reati per cui tale provvedimento è previsto.
Si tratta di un articolo relativamente breve del Codice, che tocca tutti i punti: sia che si debba ritirare una patente italiana, sia licenze rilasciate da uno Stato estero, e tutte le operazioni burocratiche che devono essere sostenute dalla prefettura.
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ARTICOLO 223 DEL CDS: IL RITIRO È IMMEDIATO
Fin dall’articolo 1 del Codice della Strada emerge che, nell’ipotesi di un reato per cui è prevista la sospensione o la revoca della patente, l’agente accertatore della violazione ritira immediatamente la patente, e la deve trasmettere insieme al rapporto alla prefettura territoriale del luogo entro dieci giorni.
La sospensione definitiva è invece disposta dal prefetto, che può annullare temporaneamente la validità della licenza fino a un massimo di due anni.
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SE LA PATENTE È STRANIERA?
L’articolo 223 del Codice della Strada dedica un paragrafo anche alla revoca di patenti estero. In questo caso, il prefetto deve emettere, nei 15 giorni successivi alla ricevuta degli atti, un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio italiano.
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L’ARTICOLO 223 DEL CODICE DELLA STRADA COMPLETO
Di seguito, tutti i punti trattati dall’articolo 223 del Codice della Strada:
1. Nelle ipotesi di reato per le quali è previstala sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente o l’organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, è comunicato all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all’articolo 222, commi 2 e 3, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall’agente o dall’organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni.
2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L’inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell’articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell’articolo 205.
5. L’articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.
6. Le disposizioni degli articoli 219 e 219-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate, rispettivamente, dalla lettera a) del comma 1 e dal comma 2 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
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