Cosa dice l’Art. 189 del Codice della Strada?
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Articolo 189 del codice della strada o, come viene abbreviato, art 189 cds. Ne torniamo a parlare, perché l’introduzione del reato di “omicidio stradale” con la legge n. 41 del 23/03/2016 ha lasciato la propria impronta, tra gli altri, nella formulazione di alcuni dei suoi passaggi. È inserito all’interno del gruppo di disposizioni di cui al Titolo V (“Norme di comportamento”).
CHE COSA DICE L’ART. 189 DEL CODICE DELLA STRADA?
Vediamo innanzitutto di che cosa tratta. Disciplina le azioni da compiere in caso di incidente, innanzitutto (comma 1) l‘obbligo per quello che viene definito “utente della strada” (gli inglesi usano l’espressamente “road user”, che si trasforma in “vulnerable road user” – VRU – quando si parla di pedoni, ciclisti e motociclisti) di”fermarsi e prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danni alla persona“, qualora il fatto sia “comunque ricollegabile al suo comportamento“.
I commi 2 e 3 si interessano alla salvaguardia dello stato di libera circolazione, che deve tuttavia avvenire in sicurezza. Il secondo raccomanda tuttavia di “adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento della responsabilità“, mentre il terzo, che si ricollega all’art. 161 del CdS (“Ingombro della carreggiata“), intima “ove possibile, di evitare intralcio alla circolazione“, qualora però si siano registrati “danni alle sole cose“.
Sarà compito degli agenti di polizia stradale rimuovere gli elementi rimasti sull’asfalto una volta compiuti i rilievi del caso.
ART. 189 CdS: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEI DATI
Il comma 4 della norma in esame prescrive ai conducenti interessati dall’incidente di fornire le proprie generalità e le altre informazioni collegate al veicolo alle vittime del sinistro, anche e soprattutto per impostare la richiesta di risarcimento danni all’assicurazione.
Se la parte lesa non è presente (vedi la necessità di trasporto in ospedale), corre l’obbligo per il conducente di “comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati“.
ART. 189 CdS: DANNI ALLE COSE VS DANNI ALLE PERSONE
Con i commi 5, 6 e 7 si opera un distinguo tra gli episodi che si sono conclusi con danno alle sole cose e quelli invece che hanno comportato conseguenze fisiche alle persone.
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Nello specifico, tali passaggi elencano le sanzioni previste nel momento in cui il soggetto responsabile dell’incidente abbia omesso di fermarsi e prestare assistenza, come prescritto dal precedente comma 1, e sia invece fuggito:
- da € 294 a € 1.174 (danni alle cose)
- reclusione da 6 mesi a 3 anni (danni alle persone)
- reclusione da 1 anno a 3 anni per mancata assistenza (danni alle persone)
Il primo scenario contempla inoltre la situazione in cui la gravità dell’urto renda necessario il passaggio in revisione (vedasi in proposito l’art. 80, comma 7, CdS), gravando sul conducente reo del sinistro l’ulteriore provvedimento di sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.
Abilitazione alla guida che può essere interdetta per un periodo da 1 a 3 mesi nel momento in cui intervengono serie conseguenze per le vittime dell’incidente (provvedimento che sala da un minimo di 1 anno e sei mesi a un massimo di cinque anni per omessa assistenza. Si può però evitarlo mettendosi a disposizione degli organi di polizia entro ventiquattro ore dal verificarsi dell’episodio incriminato – v. comma 8-bis art. 189).
ART. 189 CdS: IL REATO DI OMICIDIO STRADALE
Entriamo ora nella sezione dell’articolo maggiormente interessata dall’introduzione del predetto reato di “omicidio stradale”, anche se già il comma 6 apriva all’applicazione di una serie di articoli del Codice di Procedura Penale (cpp), segnatamente gli artt. 281, 282, 283 e 284 che afferiscono al tema delle “misure cautelari personali” e consentono di procedere all‘arresto del conducente ritenuto responsabile dell’incidente ai sensi dell’art. 381 cpp.
Che cosa è cambiato dal 2016? Un tempo il conducente macchiatosi di omicidio colposo o di lesioni personali colpose poteva evitare “l’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato” (che si dà quando la responsabilità è chiaramente attribuibile, perché il soggetto è stato colto nel momento in cui compiva il fatto) fermandosi sul luogo del sinistro e fornendo, se del caso, il proprio aiuto.
Ora la categoria dell’omicidio colposo (ossia, da definizione, il reato consistente nella soppressione di una vita umana ad opera di una persona in conseguenza di un fatto a lei imputabile, ma compiuto senza intenzionalità) è stata totalmente espunta dalla norma.
ART. 189 CdS: SANZIONI PER DANNI AGLI ANIMALI
L’ultimo comma della norma, il nono, indica dapprima le sanzioni amministrative previste in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui ai precedenti comma 2, 3 e 4 (che riguardano, lo ricordiamo, l’intralcio alla circolazione e l’obbligo di fornire tutti gli elementi identificativi personali e relativi al veicolo). Si parla di una multa compresa tra € 84 e € 355.
Si pone da ultimo il caso in cui le vittime dell’incidente non siano esseri umani, ma “uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti“. Anche per loro si dà la prescrizione di “tempestivo intervento di soccorso“. Il mancato rispetto degli obblighi contenuto nel passaggio comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 82 e un massimo di € 1.643.
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