Colonnine per la ricarica elettrica: cosa cambia col Decreto Semplificazioni
Per arrivare a una elettrificazione di massa è indispensabile una infrastruttura adeguata. Il Decreto Semplificazioni fa più di un passo in questa direzione, spingendo per abbassamento dei prezzi e aumento dei punti di ricarica.
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Il Decreto Semplificazioni introduce alcune importanti novità che aggiornano il sistema di infrastruttura di ricarica delle auto elettriche in Italia.
Oltre all’aumento del numero di colonnine in tutta la Penisola, sono stabilite due nuove regole a rimuovere due effettivi ostacoli al processo di elettrificazione del Paese. La prima è che le tariffe di ricarica pubblica dovranno adeguarsi a quelle di ricarica private. La seconda è che le concessioni autostradali saranno subordinate alla dotazione, nelle aree di servizio, di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.
COSA DICE IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Il Dl Semplificazione (qui il testo completo) vede all’articolo 57 la “Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici”.
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COLONNINE IN AUTOSTRADA
Al comma 13 è scritto:
Le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.
Cosa significa?
Attualmente non ci sono colonnine per la ricarica di auto elettriche sulle autostrade italiane, salvo pochi progetti pilota. Una peculiarità tutta italiana, che ostacola l’utilizzo dei veicoli elettrici al di fuori dell’ambito urbano, specie nei lunghi viaggi. Ora tutte le concessioni autostradali, inclusi i rinnovi, dovranno prevedere la dotazione di colonnine nelle aree di servizio.
Il Decreto Semplificazioni, però, non fa riferimento a standard minimi per la ricarica come il numero di colonnine, la loro interoperabilità, l’essere o meno a corrente continua o alternata. Non si tratta precisamente di dettagli: la potenza di ricarica è fondamentale per garantire tempi di attesa accettabili, indispensabili per quando bisogna “fare il pieno” fuori casa.
ADEGUAMENTO COSTI DI RICARICA
Al comma 12 è scritto:
L’Autorita’ di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce le tariffe per la fornitura dell’energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 9, del decreto legislativo del 16 dicembre 2016, n. 257, in modo da favorire l’uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e da assicurare un costo dell’energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti.
Cosa significa?
Attualmente il costo di una ricarica privata è molto inferiore (mediamente oltre la metà) rispetto a quello di una ricarica pubblica: circa 40 centesimi per kWh rispetto ai 20 centesimi di casa.
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Questo significa che “fare il pieno” di un’auto elettrica in una colonnina pubblica costa il doppio che non ricaricarla nel garage di casa o nel piazzale dell’azienda. Un problema che Arera (Autorità per l’Energia) avrà 180 giorni per risolvere, uniformando le tariffe.
UNA COLONNINA OGNI MILLE ABITANTI
Al comma 6 è scritto:
Con propri provvedimenti, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, i comuni, ai sensi dell’ articolo 7 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al presente articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l’installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.
Cosa significa?
L’obiettivo è di installare oltre 60.000 colonnine in Italia. Il testo stabilisce che siano i Comuni dovranno disciplinare entro 6 mesi l’installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture.
NO ALL’OCCUPAZIONE “SELVAGGIA”
Al comma 5 è scritto:
In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l’impegno della stazione oltre un periodo massimo di un’ora dal termine della ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata
Cosa significa?
Un problema dell’infrastruttura pubblica sono i tempi, che devono essere rapidi per servire più automobilisti possibile. Quindi, se si lascia l’auto a ricaricare e nel frattempo si fa altro, non si può tenere la vettura presso la stazione di ricarica per più di un’ora dal termine del “pieno” (la “pena” è un disincentivo in termini economici). Questo limite temporale non si applica dalle 23 alle 7 del mattino, ad eccezione dei punti di ricarica con potenza superiore a 22 kW.
https://youtu.be/kLixF8L9xig