Covid è infortunio sul lavoro: attenzione alla sicurezza, anche in auto
Covid-19 non è considerato malattia ma infortunio sul lavoro. Questo ha pesanti implicazioni sul piano civile e penale per l’azienda. Ma il principio non si applica allo stesso modo per tutte le categorie di lavoratori.
In questo articolo
Contrarre il Covid-19 sul proprio posto di lavoro non è considerato malattia ma infortunio. Chi ha contratto il virus sul lavoro e poi è morto è considerato a tutti gli effetti una vittima sul lavoro.
Questo porta ad attribuire all’impresa la responsabilità del contagio, con pesanti implicazioni sul piano civile e penale.
COVID È INFORTUNIO
In caso di infezione da Coronavirus, la produzione del certificato costituisce elemento costitutivo del diritto.
“Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro”.
Articolo 42, D.L. 18/2020 (Cura Italia)
LE RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO
I presidi di sicurezza imposti per gli ambienti di lavoro hanno introdotto ulteriori responsabilità a carico del datore di lavoro.
Nel caso di infortunio da Covid occorre che venga riscontrato un nesso causale tra il contagio e lo svolgimento della prestazione lavorativa. Se a questo si dovesse sommare una carenza dei presidi di sicurezza, si possono integrare responsabilità penali per il datore di lavoro.
A seconda della gravità delle conseguenze dell’infezione si può verificare una responsabilità del datore di lavoro per i reati di lesioni colpose o, nei casi estremi, per quello di omicidio colposo.
LA SICUREZZA IN AUTO
Anche l’auto aziendale è un ambiente di lavoro, la salute del lavoratore deve quindi essere tutelata anche all’interno dell’abitacolo, come si trattasse di un ufficio o d un luogo di produzione. Il datore di lavoro deve fare tutto quanto ragionevolmente possibile per evitare il verificarsi del contagio.
Come? Ad esempio stabilendo linee di condotta adeguate in caso di car pooling e car sharing aziendale e programmando attività di igienizzazione e sanificazione dei mezzi.
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DUE CATEGORIE DI LAVORATORI
Non è automatico che Covid sia considerato infortunio sul lavoro. L’Inail ha distinto due fondamentali categorie di lavoratori:
- A elevato rischio sanitario. Qui rientrano gli operatori sanitari e tutti gli operatori a contatto col pubblico, come commessi e operatori di front office. L’appartenza a questa categoria non è chiusa: vi possono rientrare, previo accertamento in concreto, tutti coloro che si trovano a contatto o con il virus (ad esempio gli addetti alle pompe funebri) o con l’utenza (ad esempio i rider)
- Tutti gli altri altri lavoratori, che non sono a diretto contatto col virus o col pubblico
Nel primo caso, si presume che il contagio da Covid sia di origine professionale. Spetta quindi all’Inail, eventualmente, provare rigorosamente che il contagio è avvenuto in un contesto extra lavorativo.
Nel secondo caso, spetta al lavoratore addurre fatti o circostanze che consentano di presumere che il virus sia stato contratto nell’ambiente di lavoro. Questi fatti sono poi valutati dal consulente tecnico d’ufficio medico legale, che stima se sia probabile che il contagio sia avvenuto durante il lavoro o durante il tragitto casa-lavoro.