Le regole da seguire per installare una colonnina di ricarica in condominio
Ci sono regole diverse da seguire a seconda che si installi la wallbox nel proprio box, nel parcheggio condominiale o nelle aree comuni. Tutto, però, deve sempre passare dalla riunione di condominio, che può ostacolare l'installazione.
In questo articolo
Pensate di comprare o noleggiare un’auto elettrica o ibrida plug-in e di installare una colonnina di ricarica nel vostro condominio? Potrebbe essere un’impresa burocratica non da poco, che rischia di farvi litigare con i vicini di casa. Soprattutto se non avete un box privato assegnato.
Con l’aiuto dello Smart Mobility Report del Politecnico di Milano – che ogni anno fa il punto sullo stato della mobilità “smart” in Italia, compresa quella elettrica – abbiamo fatto il punto della situazione e cercato di capire come bisogna operare.
LE REGOLE PER INSTALLARE UNA COLONNINA
NEI CONDOMINI NUOVI
Partiamo con le buone notizie: se il condominio è di nuova costruzione, il problema non sussiste. Il decreto legislativo n° 257/2016, infatti, ha regolamentato la realizzazione di infrastrutture di ricarica per i condomini di nuova costruzione (o sottoposti ad una ristrutturazione edilizia di primo livello). In questo caso, il decreto obbliga i nuovi condomini con almeno 10 unità abitative alla predisposizione all’allaccio per le colonnine per almeno il 20% dei posti auto totali. Ma cosa succede nella maggior parte dei casi, quando il condominio è già esistente?
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NEI CONDOMINI ESISTENTI
Nel ben più comune caso dei condomini già esistenti, la complessità dell’installazione di una wallbox dipende dal luogo specifico in cui si intende installare l’infrastruttura di ricarica.
Nel box privato
Per l’installazione di una wallbox nel proprio box privato è sufficiente una comunicazione all’amministratore purché sia presentato un progetto ad hoc che rispetti le norme di sicurezza.
Nel dettaglio, il condomino che intende installare una wallbox nel garage di proprietà privata, ne dà comunicazione all’amministratore indicando:
- Il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi (che sono sempre a sue spese)
- Se sono necessarie eventuali modificazioni – anche non rilevanti – delle parti comuni (corsello box, passerelle portacavi metalliche appese, contatore, ecc.)
In particolare, il condomino dovrà rivolgersi a una società specializzata nella progettazione e installazione di stazioni di ricarica che avrà il compito di:
- fornire una consulenza progettuale specifica
- dichiarare la conformità dell’impianto
- verificare le “portate” massime del contatore condominiale
- verificare la necessità di aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi (se l’autorimessa è soggetta alla redazione di tale documento) e ogni altro intervento che possa essere richiesto ai fini della sicurezza per i VVFF, anche secondo quanto previsto dalle Linee Guida emesse dal Ministero dell’Interno
Una volta prodotto tutto questo materiale, l’assemblea condominiale può prescrivere modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio. L’assemblea (con la maggioranza degli intervenuti ed almeno i 2/3 del valore dell’edificio) può decidere di dare l’ok al patto che l’interessato dia idonea garanzia per i danni eventuali arrecati alle parti comuni.
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Negli spazi comuni
Se invece non si dispone di uno spazio proprio, l’infrastruttura di ricarica deve essere installata in uno spazio comune, solitamente il parcheggio condominiale, previa approvazione dell’assemblea di condominio.
Una ricarica per tutti
Una delle possibilità è decidere di installare una sola stazione di ricarica, senza regolamentare la sosta del veicolo che deve rifornirsi (perché i parcheggi presenti in condominio sono sufficienti a soddisfare le esigenze di tutti). Gli interessati dovranno sottoporre all’Assemblea condominiale la richiesta di installazione della stazione di ricarica.
L’Assemblea (con la maggioranza qualificata) sarà tenuta a deliberare. Implicitamente è prevista la facoltà di utilizzo dell’impianto da parte degli altri condomini che vogliono aderire in un secondo tempo partecipando alla spesa.
Nelle parti comuni non destinate a parcheggio
Una seconda possibilità di installazione è quello di destinare una parte dell’area comune (non un attuale parcheggio) per la realizzazione di una vera e propria stazione di eco-rifornimento (volendo anche con tettoia fotovoltaica). In questo caso parte dell’area comune cambia destinazione d’uso assumendo la natura di “stazione di eco-rifornimento condominiale”. Anche in questo caso, comunque, si dovrebbe regolarne l’utilizzo attuando un sistema che dia la possibilità a tutti di usufruirne.
IN CONCLUSIONE
La richiesta di uno o più condomini di collocare in condominio un punto di ricarica elettrica dovrà sottoporsi all’assemblea condominiale la quale, tuttavia, non potrà vietarne l’installazione, ma potrà comunque indicarne le modalità di installazione affinché vengano rispettati i diritti degli altri condomini, non pregiudichi la sicurezza e il decoro dell’immobile ed esoneri dalle spese i condomini che non intendono trarne vantaggio.
Le criticità
Siccome l’infrastruttura di ricarica è utilizzata solamente dai condomini in possesso di un’auto elettrica, di fatto si verrebbe a creare un parcheggio di fatto dedicato solo a loro. Questo rischia di sollevare polemiche tra i condomini. Quindi, invece di esserci un approccio proattivo da parte degli amministratori di condomino, i possessori di auto elettrica devono “combattere” per ottenere un posto per ricaricare.
I maggiori problemi si hanno quando l’installazione di un’infrastruttura di ricarica è da prevedere in spazi comuni. Sarebbe meglio, per il futuro, avere una chiara regolamentazione, con un un aggiornamento al Codice Civile in modo da regolamentare l’installazione e l’utilizzo di infrastrutture di ricarica nei condomìni già esistenti.
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