Rinviato al 6 marzo l’obbligo di seggiolino auto anti-abbandono
La norma anti-abbandono dei bambini in auto sarà operativa dal 6 marzo 2020. La commissione Finanze della Camera ha infatti approvato un emendamento al dl Fisco per rinviare le multe per chi non si adegui alle nuove norme.
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La frettolosa norma che prevede l’obbligo di installazione del seggiolino auto anti-abbandono a bordo è stata rinviata al 6 marzo 2020. Dopo quella data, chi non adeguerà i seggiolini andrà incontro alle sanzioni previste per la violazione dell’articolo 172 del Codice della Strada, che prescrive il trasporto in auto di bambini di età inferiore ai 4 anni su sistemi di ritenuta omologati.
OBBLIGO DEI SEGGIOLINI AUTO ANTI-ABBANDONO
La commissione Finanze della Camera ha approvato un emendamento al dl Fisco che rinvia al 6 marzo le multe per chi non si adegui alle nuove norme sui seggiolini auto per i bambini. Inoltre salgono da uno a 5 milioni gli stanziamenti previsti nel 2020 per le agevolazioni sotto forma di credito di imposta.
Un provvedimento, comunque, che non ha mancato di sollevare polemiche legate alla tempistica dell’entrata in vigore, un lasso di tempo troppo breve perché le famiglie possano adeguarsi.
Ricordiamo come il Codice della strada preveda l’utilizzo obbligatorio oer tutti i bambini al di sotto dei 4 anni. La violazione della norma porterà una sanzione tra gli 83 euro e 333 euro (58,10 euro per il pagamento della sanzione minima entro 5 giorni), oltre a 5 punti di decurtazione sulla patente. Per i recidivi (ripetersi della violazione nel biennio successivo la prima infrazione) si andrà incontro alla sospensione della patente per un periodo tra i 15 e i 60 giorni.
INTRODUZIONE AFFRETTATA
Non sono mancate le critiche sull’accelerazione legata all’entrata in vigore del decreto attuativo da parte dell’associazione dei consumatori, il Codacons:
“Come al solito un provvedimento importante e utile per la sicurezza dei cittadini si trasforma in un pasticcio a causa della fretta con cui è stata adottata la misura e della mancanza di informazioni alle famiglie. Pochi sono i genitori che conoscono le caratteristiche tecniche che devono avere tali dispositivi, e il rischio è quello di acquistare prodotti non conformi, sprecando soldi e andando incontro a sanzioni”
Carlo Rienzi, presidente Codacons
IL BONUS PER L’ACQUISTO DEL SEGGIOLINO ANTI-ABBANDONO
Un altro tema caldo della norma è il riconoscimento del bonus per l’acquisto. I 5 milioni di finanziamento previsti dovrebbero convertirsi in un contributo di 30 euro, le cui modalità di erogazione devono ancora essere dettagliate. Dal MIT anticipano che verrà riconosciuto a quanti produrranno lo scontrino d’acquisto. Relativamente ai costi minimi dell’adeguamento dei seggiolini già in possesso, i prezzi dei dispositivi anti-abbandono integrabili nel seggiolino si posizionano, online, a partire da 39 euro spese di spedizione escluse.
Approfondisci: Cosa dice l’art. 172 del Codice della strada
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SEGGIOLINI ANTI-ABBANDONO
Sul punto strettamente tecnico, delle caratteristiche che dovranno avere i seggiolini anti-abbandono in auto dei bambini e i dispositivi indipendenti equiparati, la legge 117/2018 prevede un sistema di allarme visivo o sonoro, percepibile tanto all’interno che all’esterno del veicolo. Tale sistema potrà essere parte integrante del seggiolino – certificato dal produttore -, quindi dotato di sensori di rilevamento della presenza del bambino, oppure, un accessorio indipendente dal seggiolino, quindi installabile sul seggiolino già in possesso, o, ancora, un dispositivo presente nell’omologazione dell’auto.
© Chicco
L’allegato al regolamento attuativo pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti definisce le caratteristiche tecniche del seggiolino anti-abbandono e dei sistemi indipendenti integrabili.
Dev’essere prevista l’attivazione automatica e un segnale di conferma al conducente. Nel caso in cui sia necessario emettere un segnale di allarme, perché il bambino ancora a bordo dell’auto, deve attirare l’attenzione del conducente, emettere segnali visivi e acustici o visivi e aptici (immaginiamo, ad esempio, un feedback mediante vibrazione).
Tali segnali dovranno essere evidenti e percepibili tanto all’interno che all’esterno dei veicolo (ricordiamo come l’obbligo sia in vigore per diverse categorie di veicoli: omologati M1, N1, N2, N3).
Ai segnali visivi e acustici possono affiancarsi altre soluzioni di comunicazione con il conducente per avvisare della presenza del bambino sul seggiolino, l’invio di messaggi o di una chiamata vocale sono previsti tra le funzioni facoltative. Perché sia omologato, il dispositivo di rilevamento – i sensori – alimentato a batteria dev’essere dotato di segnalazione del livello di batteria scarica.
I SENSORI DEL SEGGIOLINO ANTI-ABBANDONO
I sistemi comunemente disponibili sul mercato ricorrono a sensori di pressione installati nella seduta del seggiolino, così da rilevare la presenza o meno di un bambino, oppure sensori posti sulle cinture che assicurano il bambino al seggiolino.
Non mancano le soluzioni con interfaccia del sensore con lo smartphone, in grado di emettere gli avvisi nel caso in cui sensore e smartphone escano dal raggio di comunicazione della connessione Bluetooth, fino ad arrivare, con le soluzioni più evolute, all’invio di un messaggio sul telefonino. Limite di tale soluzione, di alert attraverso messaggio, la necessità di essere sotto copertura di rete.
L’introduzione dell’obbligatorietà del seggiolino anti-abbandono si spera possa contribuire a evitare tante tragedie della disattenzione.