Tamponamento a catena: ecco di chi è la colpa
Una nuova sentenza del Tribunale di Roma stabilisce di chi è la colpa in caso di tamponamento a catena. Per trovare il responsabile, chiarisce il giudice, si deve distinguere fra colonna in movimento e ferma.
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Una nuova sentenza del Tribunale di Roma che potrà dipanare i dubbi di tutti gli automobilisti coinvolti in un tamponamento a catena.
La sezione XIII Civile con la sentenza n. 1752 del 3 febbraio 2022 ha infatti stabilito che in caso di tamponamento multiplo di veicoli fermi in colonna a determinare la colpa (e il conseguente onere del pagamento dei danni) è soprattutto il rispetto della distanza di sicurezza.
E fin qui, diranno molti, lo sapevamo. Ma nel caso in oggetto la Corte capitolina ha condannato alla rifusione di tutti in danni un automobilista che ha innescato un tamponamento a catena con veicoli fermi, proprio a causa del mancato rispetto da parte sua della distanza di sicurezza. Determinante, però, è la condizione della colonna: è ferma, oppure in movimento?
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COLONNA, FERMA O IN MOVIMENTO?
Nella sentenza si legge, nel caso di “scontri successivi tra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna (Cass. Civ. 8646/2003)“.
Ecco quindi chiarito che, se la colonna è ferma, la responsabilità è dell’ultimo veicoli (quello, per intenderci, che causa il primo tamponamento).
COLONNA FERMA
Diverso il caso in cui il tamponamento multiplo si verifichi in movimento. La sentenza ha offerto al Tribunale l’opportunità di ricordare che “La giurisprudenza di legittimità infatti afferma in tema di tamponamenti a catena la responsabilità del conducente dell’ultimo veicolo della colonna soltanto quando questa sia ferma“.
Ma, in caso di tamponamenti multipli con colonna in movimento anche a bassissima velocità, si “trova applicazione l’articolo 2054 comma 2 c.c. con conseguente presunzione ‘iuris tantum’ di colpa in eguale misura in entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno“.
E quindi, in movimento la colpa è ripartita tra tutti i conducenti.
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