Auto aziendali in fringe benefit: tutti i dettagli sulla nuova normativa
Dal primo luglio 2020, la normativa sul fringe benefit è cambiata con l'entrata in vigore di quattro diverse fasce di tassazione: previsti aumenti dell'imponibile fiscale per le auto aziendali più inquinanti e riduzioni per quelle meno inquinanti. Riassumiamo qui tutti i dettagli.
In questo articolo
Nel novembre scorso, il tema delle auto aziendali in fringe benefit era salito alla ribalta. Prima con l’annuncio del varo di una tassazione a dir poco folle, poi con il dietrofront del Governo, avvenuto soltanto in seguito alla pronta reazione di tutta la filiera automotive. E, infine, la previsione all’interno della Manovra 2020 di un cambio della normativa.
Da allora sembra passata una vita e, in effetti, lo tsunami Covid-19 si è abbattuto sull’Italia e sul mondo intero, mandando a picco il mercato automotive. Intanto, però, oltre agli auspicati incentivi sulle auto a basse emissioni, quest’estate la nuova normativa sul fringe benefit – precisamente dal primo luglio 2020 – è entrata in vigore anche. Vediamo cosa prevede.
In sintesi, le nuove norme sulle auto aziendali in fringe benefit, stabiliscono diverse fasce di tassazione a seconda delle emissioni del veicolo. Due fattori, lo ricordiamo, contano nel calcolo del fringe benefit: il costo chilometrico di esercizio del veicolo, che viene desunto dalle tabelle nazionali dell’ACI, elaborate ogni anno entro il 30 novembre, e il chilometraggio standard di 15.000 km. Adesso è entrato in scena anche un terzo elemento: le emissioni.
Approfondisci: come si calcola il fringe benefit?
LE FASCE DI TASSAZIONE
Difatti, la normativa ora prevede quattro fasce di tassazione delle auto aziendali in fringe benefit:
- per le auto con emissioni di CO2 non superiori a 60 g/km: 25% (contro il 30% di prima),
- per le auto con emissioni di CO2 comprese tra 60 e 160 g/km: 30%,
- per le auto con emissioni di CO2 comprese tra 160 e 190 g/km: 40%,
- per le auto con emissioni di CO2 superiori a 190 g/km: 50%.
Dal 2021, poi, è previsto un ulteriore inasprimento della normativa per le auto più inquinanti, più precisamente:
- per le auto con emissioni di CO2 comprese tra 160 e 190 g/km si passerà al 50%,
- per le auto con emissioni di CO2 superiori a 190 g/km si passerà al 60%.
La nuova tassazione, però, non riguarda tutti i veicoli, ma solo:
- i veicoli di “nuova immatricolazione” concessi in uso promiscuo,
- i veicoli in uso promiscuo contrattualizzati a decorrere dal primo luglio 2020.
LE RISPOSTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Proprio questi ultimi due punti avevano suscitato dubbi e incertezze. Di seguito i principali interrogativi che erano emersi: lo spartiacque dell’1 luglio riguarda l’accordo tra il datore di lavoro e il dipendente, con la scelta del veicolo da assegnare, oppure l’ordine di acquisto o di noleggio da parte dell’azienda richiedente? L’immatricolazione del veicolo deve essere effettuata necessariamente dopo la data di stipula del contratto oppure anche antecedentemente, purché dopo il primo gennaio 2020?
Il mondo del noleggio, capeggiato da Aniasa, aveva chiesto un chiarimento all’Agenzia delle Entrate. E le risposte sono arrivate nel cuore dell’estate. Sintetizzando, l’Agenzia sottolinea che il requisito temporale del primo luglio è unico, sia per quanto riguarda l’immatricolazione dei veicoli, sia per quel che concerne la stipula dell’accordo tra datore di lavoro e dipendente.
Quindi, la locuzione “di nuova immatricolazione” è da ricondursi agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1º luglio 2020 in avanti. Solo questi rientreranno, dunque, nella nuova normativa. Al tempo stesso, con la locuzione “contratti stipulati a decorrere dal primo luglio 2020”, secondo l’Agenzia delle Entrate, si intende il momento della sottoscrizione dell’atto da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit. Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, quindi, si applica la normativa precedente.
Leggi anche: Tutte le penalizzazioni fiscali in Italia rispetto agli altri Paesi europei
TASSA AUTO AZIENDALI E NOLEGGIO
L’aumento della tassazione del fringe benefit, occorre sottolinearlo, riguarda solo una piccola percentuale dei veicoli a noleggio: secondo le stime fatte qualche mese fa da Aniasa, dato che appena il 5% della flotta del Nlt è caratterizzato da veicoli dei cosiddetti segmenti superiori o alto di gamma, la crescita della percentuale di imponibile sul fringe benefit interessa circa 40.000 unità. Un numero comunque significativo.
Così come sono significativi gli sforzi elargiti negli ultimi anni dal settore per rendere più green, oltre che più sicuri, i veicoli circolanti nel nostro Paese.