La presenza di pioggia o grandine non legittimano l’arresto dell’auto in zone espressamente vietate dal Codice della Strada, come ponti o gallerie.
Fermarsi “al riparo” bloccando la carreggiata è un comportamento rischioso e sanzionabile. La sanzione amministrativa è quella comminata a chi viola il primo comma dell’articolo 158 del CdS: tra i 41 e i 328 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da 87 a 660 euro per i restanti veicoli.
COSA DICE IL CODICE DELLA STRADA
L’articolo 158 del Codice della Strada dice esplicitamente che non è permesso fermare o parcheggiare il veicolo nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici.
L’articolo 176 del Codice della Strada specifica che sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è possibile fermarsi solo in situazioni d’emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad un guasto che ci impedisce di continuare la marcia.
Fra le situazione di emergenza NON rientrano le condizioni atmosferiche avverse.
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Ripararsi sotto un ponte per mettere al sicuro la propria auto dalla grandine è un comportamento rischioso, che può innescare tamponamenti a catena.
Ma quindi, cosa fare?
Sappiamo che guidare in condizioni estreme (come una bomba d’acqua o una potente grandinata) è da evitare perché la visibilità è limitata ed è molto rischioso.
Le possibili scelte, in caso sia impossibile raggiungere un parcheggio sicuro, sono:
- procedere lentamente, con attenzione, con le quattro frecce accese
- accostare nella corsia di emergenza, sempre con le quattro frecce accese
La priorità deve essere la propria e altrui sicurezza, non la carrozzeria dell’auto.
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