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Cosa dice l’Art. 187 del Codice della Strada sulla guida sotto l’effetto di stupefacenti

Cosa dice l’Art. 187 del Codice della Strada sulla guida sotto l’effetto di stupefacenti
L'articolo 187 di CdS vieta la guida sotto l'effetto di stupefacenti, punendo i trasgressori con un insieme di sanzioni che comprendono il pagamento di una multa, l'arresto, la sospensione della patente e il sequestro del veicolo. È uno di quelli al centro della revisione del Cds voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini nel 2024.

IN QUESTO ARTICOLO

L’Art.187 del Codice della Strada è inserito all’interno del Titolo V (Norme di comportamento) e disciplina le sanzioni previste per la guida sotto l’effetto di stupefacenti. Qui è disponibile il testo completo all’articolo.

L’articolo – interamente sostituito dal D.L. 27/06/2003 n.151 art. 6, consentendo così agli organi di Polizia stradale anche la facoltà di sottoporre il conducente ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove attraverso apparecchi portatili – ha subito una profonda riforma attraverso la legge n.177 del 24 novembre 2024.

La riforma, voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha dato infatti un nuovo orizzonte all’articolo 187, ridefinendo il fatto-reato e le modalità di accertamento, a partire dal suo titolo: oggi infatti parliamo di“Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti”, mentre fino al 2024 si è parlato di “guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope”. Può sembrare semplice semantica, ma eliminando il riferimento allo stato di alterazione psico-fisica il ministro ha innovato radicalmente la fattispecie.

Oggi, infatti, la responsabilità penale derivante dal reato è legata alla positività agli accertamenti tossicologici, indipendentemente dall’alterazione durante la guida.

ART. 187 DEL CODICE DELLA STRADA: GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICOFISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

L’articolo 187 del CdS vieta esplicitamente l’uso di sostante stupefacenti o psicotrope, punendo i trasgressori con un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

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La sanzione comprende anche l’arresto da sei mesi a un anno, unito alla sospensione della patente da uno a due anni e al sequestro del veicolo, a meno che quest’ultimo non appartenga a una persona estranea al reato. 

AGGRAVANTI ALLA SANZIONE

Le sanzioni sopracitate, decretate dall’art. 187 del Codice della Strada, vengono sempre applicate qualora il conducente sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ma esistono diverse situazioni o aggravanti che possono aumentare tali disposizioni:

  1. La durata della sospensione della patente è raddoppiata, qualora il veicolo appartenga a una persona estranea ai fatti del reato
  2. Per i conducenti neo patentati l’importo dell’ammenda e la durata dell’arresto sono aumentate da un terzo alla metà.
  3. Per i conducenti di autoveicoli (con o senza rimorchio), autobus destinati al trasporti di persone, autoarticolati e autosnodati la patente è sempre revocata.

Nel caso in cui il conducente sotto l’influenza di sostanze stupefacenti provochi un incidente stradale, tutte le precedenti disposizioni vengono raddoppiate. Un altro fattore determinante per l’aumento della sanzione (da un terzo alla metà), è che il reato venga commesso dalle ore 22 alle ore 7.

GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI STUPEFACENTI SENZA PATENTE

La riforma ha previsto sanzioni aggiuntive per chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti pur non essendo titolare di una patente valida:

  • I minori di 21 anni non potranno conseguire la patente italiana fino ai 24 anni.
  • I conducenti non titolari di patente o con patente estera non potranno conseguirne una italiana per un periodo da uno a due anni.
  • La validità della patente sarà limitata a un massimo di cinque anni, con controlli periodici obbligatori.
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ACCERTAMENTI DA PARTE DEGLI ORGANI DI POLIZIA STRADALE

L’articolo 187 del CdS consente agli organi di Polizia stradale, sempre “nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica”, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti o prove, secondo le disposizioni fornite dal Ministero dell’Interno. 

Tali accertamenti, effettuati tramite prove non invasive e apparecchi portatili, hanno lo scopo di acquisire elementi utili per obbligare il conducente a sottoporsi a degli esami più approfonditi.

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Una grande novità introdotta nel 2024 è il valore legale degli accertamenti qualitativi effettuati con tamponi salivari da parte delle Forze dell’Ordine: in passato semplicemente “indicativi”, con la Legge 25 novembre 2024, n. 177 consentono l’immediata applicazione delle sanzioni e il ritiro della patente per un massimo di 10 giorni in attesa degli accertamenti analitici.

ESITI DEGLI ESAMI DAL PERSONALE SANITARIO

Le strutture sanitarie, dopo gli accertamenti, dovranno poi rilasciare gli esiti degli esami svolti agli agenti di Polizia stradale, i quali dovranno a loro volta dovranno trasmetterli al prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione.

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Il prefetto, ottenuti gli esiti, disporrà la sospensione della patente fino a che il conducente non si sottoporrà a un’ulteriore visita medica, da svolgersi quanto prima. Il conducente dovrà comunicare l’esito di tale visita al prefetto:

  • Esito positivo: la patente viene restituita al titolare nel più breve tempo possibile
  • Esito negativo: la patente viene revocata

In caso di esito negativo, la prefettura procederà a notificare al conducente l’obbligo di visita medica entro 60 giorni (Comma 5 ter). In caso di inadempienza, la patente sarà sospesa a tempo indeterminato.

 

LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

Talvolta, nei casi in cui non ci sia opposizione da parte del conducente trasgressore, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita dal lavoro di pubblica utilità, che consiste nello svolgimento di un’attività non retribuita a favore della società (sicurezza, volontariato o ambito sociale), unita a un programma riabilitativo del conducete tossicodipendente.

Terminato il lavoro di pubblica utilità, se questo ha avuto un esito positivo, il giudice dichiara estinto il reato, diminuendo i tempi di sospensione della patente e di sequestro del veicolo.

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