Cosa dice l’Art. 189 del Codice della Strada?

L'articolo 189 del Codice della strada parla del comportamento da tenere in caso di incidente stradale, in particolare l'obbligo di prestare soccorso.
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L’articolo 189 del Codice della strada o, come viene abbreviato, art 189 cds, è inserito all’interno del gruppo di disposizioni di cui al Titolo V (“Norme di comportamento”).
CHE COSA DICE L’ART. 189 DEL CODICE DELLA STRADA?
L’articolo disciplina le azioni da compiere in caso di incidente:
Il comma 1 stabilisce l‘obbligo per l”utente della strada” (che può essere un automobilista, ma anche un pedone, un ciclista, un motociclista o chiunque) di “fermarsi e prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danni alla persona“, qualora il fatto sia “comunque ricollegabile al suo comportamento“.
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I commi 2 e 3 si interessano alla salvaguardia dello stato di libera circolazione, che deve tuttavia avvenire in sicurezza. Il secondo comma raccomanda tuttavia di “adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento della responsabilità“, mentre il terzo, che si ricollega all’art. 161 del CdS (“Ingombro della carreggiata“), intima “ove possibile, di evitare intralcio alla circolazione“, qualora però si siano registrati “danni alle sole cose“.
Sarà compito degli agenti di polizia stradale rimuovere gli elementi rimasti sull’asfalto una volta compiuti i rilievi del caso.
ART. 189 CdS: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEI DATI
Il comma 4 della norma in esame prescrive ai conducenti interessati dall’incidente di fornire le proprie generalità e le altre informazioni collegate al veicolo alle vittime del sinistro, anche e soprattutto per impostare la richiesta di risarcimento danni all’assicurazione.
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Se la parte lesa non è presente (vedi la necessità di trasporto in ospedale), corre l’obbligo per il conducente di “comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati“.
In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni dei comma 2, 3 e 4 (che riguardano, lo ricordiamo, l’intralcio alla circolazione e l’obbligo di fornire tutti gli elementi identificativi personali e relativi al veicolo) la multa prevista va da a € 421 a € 1.691.
ART. 189 CdS: DANNI ALLE COSE VS DANNI ALLE PERSONE
Con i commi 5, 6 e 7 si opera un distinguo tra gli episodi che si sono conclusi con danno alle sole cose e quelli invece che hanno comportato conseguenze fisiche alle persone.
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Nello specifico, tali passaggi elencano le sanzioni previste nel momento in cui il soggetto responsabile dell’incidente abbia omesso di fermarsi e prestare assistenza, come prescritto dal precedente comma 1, e sia invece fuggito:
- da € 302 a € 1.208 (danni alle cose)
- reclusione da 6 mesi a 3 anni (danni alle persone)
- reclusione da 1 anno a 3 anni per mancata assistenza (danni alle persone)
Il primo scenario contempla inoltre la situazione in cui la gravità dell’urto renda necessario il passaggio in revisione (vedasi in proposito l’art. 80, comma 7, CdS), gravando sul conducente reo del sinistro l’ulteriore provvedimento di sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.
Abilitazione alla guida che può essere interdetta per un periodo da 1 a 3 mesi nel momento in cui intervengono serie conseguenze per le vittime dell’incidente (provvedimento che sala da un minimo di 1 anno e sei mesi a un massimo di cinque anni per omessa assistenza. Si può però evitarlo mettendosi a disposizione degli organi di polizia entro ventiquattro ore dal verificarsi dell’episodio incriminato – v. comma 8-bis art. 189).
ART. 189 CdS: SANZIONI PER DANNI AGLI ANIMALI
L’ultimo comma, il 9-bis indica come comportarsi nel caso in cui le vittime dell’incidente non siano esseri umani, ma “uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti“.
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Anche per loro si dà la prescrizione di “tempestivo intervento di soccorso“. Il mancato rispetto degli obblighi contenuto nel passaggio comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 85 a un massimo di € 337.
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