Cosa dice l’Art. 80 del Codice della Strada?
Parliamo di revisioni: l'Art. 80 del Codice della Strada fissa i termini per ottenere il certificato di circolazione una volta superate le verifiche tecniche all'equipaggiamento dei veicolo che hanno rilevanza ai fini della sicurezza.
In questo articolo
Soffermarci a parlare di “revisioni” (tale è l’argomento trattato nelle “novità” del 2018). L’Art. 80 del Codice della Strada, norma inserita nel Capo III (“Veicoli a motore e loro rimorchi”), Sezione I (“Norme costruttive di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione”) infatti si ricollega al certificato da rilasciare agli automobilisti una volta superate le varie prove di cui alla verifica richiesta per legge.
Le informazioni riportate riguardano sostanzialmente i riferimenti legati al controllo (luogo e data in cui è avvenuto), la targa e il telaio del mezzo sottoposto a revisione, nonché la lettura del contachilometri. Un’informazione, quest’ultima, utile a disincentivare le pratiche di manomissione del dispositivo.
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CHE COSA DICE L’ART. 80 DEL CODICE DELLA STRADA?
Torniamo però ai contenuti della norma in esame. Oltre ad accertare “che sussistano in essi (categorie di veicoli a motore e loro rimorchi, NdR) le condizioni di sicurezza per la circolazione“, gli incaricati alla revisione sono chiamati a controllare altri due parametri: silenziosità e livello di “emanazioni” inquinanti non superiore ai limiti prescritti.
Gli elementi da sottoporre a verifica tecnica, “che costituiscono l’equipaggiamento dei veicolo che hanno rilevanza ai fini della sicurezza“, sono riportati in un documento a parte, il Regolamento.
ART. 80 DEL CODICE DELLA STRADA: TEMPISTICHE
La norma che stiamo analizzando distingue tra due categorie sostanziali di mezzi, a cui corrisponde un diverso obbligo temporale di comparizione e di superamento della revisione:
- ogni 4 anni dalla prima immatricolazione, e poi ogni 2 anni, per i mezzi con massa complessiva a pieno carico non superiore alle 3,5 Ton (oltre alle autovetture, rientrano in questa tipologia gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, ad uso speciale o per trasporto promiscuo);
- ogni anno per i veicoli riservati al trasporto delle persone con posti a bordo superiore a nove, conducente compreso; per quelli adibiti alla circolazione delle cose, ad uso speciale e per i rimorchi, qualora la massa complessiva ecceda i 3,5 Ton; per le auto di servizio (taxi, ambulanze, NCC), per i veicoli atipici.
ART. 80 DEL CODICE DELLA STRADA: CASI SPECIALI
Qualora sia ravvisato il mancato rispetto dei requisiti di cui sopra (sicurezza, rumorosità ed emissioni inquinanti contenute), la M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione), anche grazie all’ausilio degli ufficiali di Polizia Stradale, può disporre che un singolo veicolo venga sottoposto nuovamente a revisione.
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Un “passaggio” ulteriore rispetto alle tempistiche imposte per legge (articolate come precisato più sopra) è richiesto a seguito di incidenti stradali che abbiano comportato gravi danni al mezzo “in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione“.
In questo particolare frangente la segnalazione deve partire dai suddetti organi di Polizia Stradale, chiamati sul luogo del sinistro per effettuare gli opportuni rilievi. Destinataria, ancora una volta, il competente ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C..
ART. 80 DEL CODICE DELLA STRADA: OPERATORI
Di là dalle sedi provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., altre strutture abilitate, sempre su base provinciale, ad effettuare la revisione sono quelle all’uopo individuate con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
Parliamo di concessioni quinquennali ad imprese “iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all’art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122“, nei campi meccanica, motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, oppure “esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l’attività di autoriparazione“.
Tali strutture sono abilitate a verificare le condizioni di veicoli con capacità di trasporto di massimo 16 persone (conducente incluso), così come di mezzi con massa fino a 3,5 Ton.
Se viene accertato da parte il mancato rispetto delle modalità e dei termini stabiliti, il centro revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695. L’accertamento spetta agli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Tre violazioni, nell’arco di due anni, portano poi la revoca la concessione all’officina.
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ART. 80 DEL CODICE DELLA STRADA: TARIFFE
Il costo da corrispondere per la revisione viene quantificato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione e comunicato in forma di decreto concertato con il Dicastero del Tesoro.
La multa da pagare in caso di omessa revisione è compresa tra 173 e 694 euro. Importo raddoppiabile in caso di violazione reiterata. Provvedimento accessorio, la sospensione del veicolo dalla circolazione fino al momento in cui il proprietario del mezzo non provvede a sanare la situazione. La circolazione è consentita al solo fine di recarsi presso il competente ufficio del Dipartimenti dei trasporti per la prescritta revisione.
Nel veicolo circoli nonostante la sospensione dalla circolazione, o se di esisce un’attestazione falsa ci sono altre sanzioni:
- da 430 a 1.731 euro se il tagliando di revisione è falso, in questo caso viene ritirata anche la carta di circolazione.
- 1.998 se si circola con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione. Ammessa la riduzione del 30% entro 5 giorni con multa che passa a 1.398,60€.
- da 1.998,00 a 7.993,00 € se si circola a bordo del veicolo sospeso dalla circolazione, violazione reiterata”.
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