Tra le novità dello schema di decreto legislativo che riscrive il Codice della strada, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2026, compare una categoria di veicoli che oggi nel nostro ordinamento non esiste: quella dei cicli a propulsione, o bici a propulsione.
Si tratterebbe di mezzi a due ruote alimentati esclusivamente da un motore elettrico, che si muovono dunque senza bisogno di pedalare. È questo il tratto che li separa dalle biciclette a pedalata assistita, nelle quali il motore interviene soltanto mentre il conducente pedala e che, stando alle stesse ricostruzioni, restano fuori dalle nuove regole e continuano a seguire la disciplina attuale: motore ausiliario da 0,25 kW di potenza nominale continua massima, che smette di assistere a 25 km/h.
Nuovo Codice della Strada: ecco cosa sono e come si guidano i cicli a propulsione
Per intenderci, si tratta dei mezzi usati in città soprattutto rider per le consegne a domicilio (le speed pedelec), ma la distinzione è di natura tecnica e non dipende ovviamente da chi guida o da come il veicolo viene impiegato. Per chi li conduce lo schema di riforma del Codice prevede il casco protettivo obbligatorio e un contrassegno identificativo, il cosiddetto “targhino“, come già per i monopattini elettrici.
Resta però da chiarire che cosa sia esattamente questo contrassegno e come i cicli a propulsione si distinguano, sul piano pratico, dai ciclomotori elettrici: in partioclare se siano previsti assicurazione, patente o un’età minima, né dove questi mezzi potranno circolare.
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Le possibili categorie già riconosciute dalla Ue
Il quadro europeo (regolamento UE 168/2013) riconosce già due categorie alle quali i cicli a propulsione potrebbero isporarsi:
categoria L1e-A, o powered cycles, cioè cicli progettati per essere pedalati, con un motore ausiliario che serve ad assistere la pedalata. Si distinguono dalle “nostre” biciclette a pedalata assistita per la potenza: hanno infatti potenza nominale continua massima di 1 kW e una velocità massima di costruzione di 25 km/h, oltre la quale l’assistenza si interrompe, mentre nelle bici elettriche classiche va potenza arriva massimo a 250 W e la velocità resta 25 km/h.
categoria L1e-B, più simili al classico ciclomotore a due ruote con limite di velocità sale a 45 km/h e di potenza a 4 kW per i motori elettrici (i termici si parla di cilindrata massima di 50 cc). Rientrano qui le speed pedelec, cioè le bici elettriche con assistenza fino a 45 km/h, ed è per questo che richiedono targa, patentino e assicurazione.
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