Vittime sul lavoro: i mezzi di trasporto sono la prima causa di morte

La sicurezza stradale diventa un pericolo anche sul lavoro. A dirlo sono i dati INAIL accertati del 2022: gli infortuni “in occasione di lavoro” e quelli “in itinere” avvengono più spesso se "alla guida di un mezzo".
In questo articolo
Le morti sul lavoro non avvengono solo durante incidenti in fabbrica o nei cantieri, a causa di cadute da ponteggi o per l’impatto con macchinari: la prima causa di morte sul lavoro, infatti, sono proprio gli incidenti stradali.
A far emergere chiaramente il pericolo per chi, ogni giorno, si mette alla guida di un mezzo – sia esso un’autovettura un veicolo commerciale o un mezzo pesante – sono i valori relativi agli infortuni accertati della Relazione Annuale dell’INAIL.
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La sicurezza stradale “sul luogo di lavoro”
Nel 2022 l’INAIL ha rilevato oltre 703 mila denunce di infortuni (+24,6% rispetto alle oltre 564 mila del 2021), ma gli infortuni riconosciuti sul lavoro nel 2022 sono stati quasi la metà: 429.004, di cui circa il 15% “fuori dell’azienda” (cioè “in occasione di lavoro con mezzo di trasporto” o “in itinere”).
Gli infortuni mortali accertati sul lavoro sono stati 606, di cui 365 “fuori dell’azienda” (il 60%). Sono stati 19 gli incidenti plurimi, per un totale di 46 decessi, 44 dei quali stradali.
Ogni giorno, quindi, in Italia mediamente perdono la vita tre persone mentre stanno lavorando. La maggior parte di queste morti avvengono proprio alla guida.
Infortuni “Senza Mezzo di Trasporto” | Infortuni “Con Mezzo di Trasporto” | |
In Occasione di Lavoro | Gli infortuni totali sono stati 364.624, con 241 infortuni mortali. | Gli infortuni totali sono stati 13.128, di cui 189 sono stati mortali. |
In Itinere | Gli infortuni totali sono stati 12.361, con 9 infortuni mortali. | Gli infortuni totali hanno raggiunto la cifra di 38.891, con 167 infortuni mortali. |
Gli infortuni “in occasione di lavoro”
Per infortunio“in occasione di lavoro” intendiamo semplicemente quelli che avvengono durante l’orario lavorativo. Tipicamente, però, si pensa che questi siano incidenti che si verificano stando fermi in un ufficio, o lavorando in azienda, in realtà anche gli infortuni che avvengono con mezzo di trasporto possono essere infortuni “in occasione di lavoro”.
Ad esempio, appunto, quelli che possono verificarsi a seguito di sinistri stradali alla guida o a bordo di Veicoli Commerciali (camion, furgoni o altri veicoli utilizzati per trasportare merci o persone), sui mezzi pubblici, a bordo di veicoli di emergenza, veicoli agricoli, mezzi per il trasporto di materiali pericolosi o speciali. Ma anche veicoli aziendali quali auto o altri mezzi di proprietà dell’azienda, utilizzati dai dipendenti per ragioni lavorative, e motocicli e scooter, utilizzati per consegne rapide o servizi di messaggeria.
Sostanzialmente viene riconosciuto infortunio in occasione di lavoro qualsiasi evento accidentale con effetto lesivo verificatosi a bordo di un veicolo aziendale o utilizzato per motivi lavorativi.
Gli infortuni “in itinere”
Ci sono poi gli infortuni“in itinere”, quelli che si verificano durante il tragitto casa-lavoro, o che collega due luoghi di lavoro (ad esempio due sedi distaccate della stessa azienda), il tragitto dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.
Tipicamente un infortunio in itinere avviene con mezzo di trasporto, ma anche senza mezzo di trasporto (ad esempio una caduta durante uno spostamento a piedi).
Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte sul lavoro
Emerge quindi chiaramente che la prima causa di morte sul lavoro sono proprio gli incidenti stradali, sia in occasione di lavoro sia in itinere: il 15% degli infortuni avviene con mezzo di trasporto. Analizzando, invece, i morti sul lavoro la quota di quelli che avvengono a bordo di un mezzo di trasporto si alza al 50-60%.
Gli indennizzi relativi agli infortuni
Attenzione: perché sia riconosciuto l’indennizzo (che è possibile richiedere anche in caso di utilizzo del mezzo privato) per un infortunio avvenuto in itinere durante lo spostamento non ci devono essere state interruzioni o deviazioni del percorso indipendenti dal lavoro e non necessitate.
Non sono indennizzati gli infortuni provocati dall’abuso di alcolici o di psicofarmaci, stupefacenti (anche per uso farmaceutico) e allucinogeni, né se il conducente è senza patente.
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