Dal 27 aprile 1989 l’utilizzo in auto delle cinture di sicurezza (e successivamente dei dispositivi di protezione per i bambini) è divenuto obbligatorio, come d’altronde si ritrova nella norma di legge che riguarda questi ed altri sistemi di ritenuta.
In questo articolo parliamo di:
- Chi è obbligato ad indossare le cinture di sicurezza
- A che età bisogna usare il seggiolino per i bimbi
- Deroghe e casi speciali
- Mezzi pubblici e cinture di sicurezza
- Chi può non indossare la cintura di sicurezza
- Le sanzioni per chi non utilizza le cinture
La cintura di sicurezza è obbligatoria
Punto di partenza sono i soggetti nei confronti dei quali si applica il principio dell’obbligatorietà di utilizzo delle soluzioni predette “in qualsiasi situazione di marcia“.
Questo significa che, anche se quasi nessuno vi provvede, la legge impone a tutti di allacciare le cinture di cinture, sia che viaggino sui sedili anteriori sia che si siano accomodati su quelli posteriori.
Le cinture di sicurezza quindi sono obbligatorie per conducente e passeggeri che si muovano a bordo di un veicolo adibito al trasporto persone/merci. In gergo tecnico, i mezzi di categoria M1, N1, N2 e N3.
Quanto ai bambini di altezza inferiore a 1,50 metri, si richiede che siano assicurati al sedile con un sistema di ritenuta “adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti […]”.
L’incolumità dei passeggeri, piccoli e grandi, è demandata al driver, a cui compete il controllo sulla “persistente efficienza“ delle cinture di sicurezza, così come dei “seggiolini”.
A CHE ETÀ BISOGNA USARE IL SEGGIOLINO?
Il terzo comma della norma in esame passa ad affrontare il caso in cui il veicolo appartenente a una delle categorie elencate in precedenza sia sprovvisto di sistemi di ritenuta.
L’assenza di questo elemento salva-vita per il bambino impedisce che ad essere trasportati siano i piccoli fino ai tre anni di età.
Divieto che vige anche per quelli più grandi, ma di statura al di sotto di 1,50 metri. Una volta superata tale quota, il minore può invece essere fatto accomodare sul sedile anteriore.
I CASI SPECIALI CONTEMPLATI DALL’ART. 172
Una situazione a sé si dà in presenza di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza, così come di NCC (Noleggio con Conducente).
La disciplina specifica prescrive in questo caso che i bambini più bassi di 1.50 metri viaggino anche liberi da qualsiasi sistema di ritenuta specifico, purché non di fianco al conducente. Altra condizione necessaria è che siano accompagnati da almeno un passeggero che abbia minimo sedici anni di età.
In nessun caso, comunque, i più piccoli devono essere fatti viaggiare assicurati a un sistema di sicurezza fissato al contrario rispetto a un sedile passeggero provvisto di airbag frontale che non sia stato disattivato.
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SULL’AUTOBUS SONO OBBLIGATORIE LE CINTURE?
Sesto e settimo comma dell’Art 172 del Codice della Strada riguardano altre due categorie di veicoli riservati al trasporto di persone, dove il numero di sedute a bordo è superiore a 8 e la massa massima oscilla tra zero e oltre 5 tonnellate. Anche in questo caso la risposta sorprenderà: ebbene sì, anche sugli autobus le cinture di sicurezza sono obbligatorie.
Su questi mezzi di trasporto è fatto obbligo ai passeggeri di età superiore ai tre anni di allacciare – e mantenere allacciate durante la marcia – le cinture di sicurezza.
Un comportamento da tenere, che deve essere necessariamente richiamato da cartelli o pittogrammi “conformi al modello figurante nell’allegato alla direttiva 2003/20/CE“ e posti in corrispondenza di ciascun sedile.
L’uso di sistemi di ritenuta per bambini è invece contemplato solo se gli stessi sono di tipo omologato, secondo quanto precisato in avvio di servizio.
CHI PUÒ NON INDOSSARE LA CINTURA DI SICUREZZA
“Sfuggono” all’obbligo di utilizzare cinture e “seggiolini” i conducenti e gli addetti a bordo di mezzi anti-incendio e sanitari, le forze di polizia, quelle armate, nonché i vigili urbani/provinciali, impegnati in un intervento di emergenza.
Altri soggetti esclusi dalla prescrizione sono gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati ingaggiati come scorta; gli istruttori di guida in servizio; i viaggiatori su veicoli appartenenti al sistema di trasporto locale e che coprono l’area urbana, solo se però se i posti in piedi sono autorizzati.
Possono inoltre legalmente fare a meno delle cinture di sicurezza le donne in gravidanza (devono comunque produrre una certificazione sul punto rilasciata dal ginecologo curante), nonché quanti risultino affetti da “patologie particolari“ o che “presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica” rispetto al loro utilizzo, solo però se opportunamente documentate.
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LE SANZIONI PER CHI NON UTILIZZA LE CINTURE
Una volta precisato tutto quanto sopra, che cosa accade all’automobilista sorpreso con la cintura di sicurezza slacciata? O che trasporti un minore senza rispettare le disposizioni stringenti e articolate in materia?
L’Art. 172 del Codice della Strada prevede una sanzione amministrativa compresa tra 83 e 332 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.
Quando il conducente sia incorso in una delle violazioni per almeno due volte in due anni, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.
C’è poi la possibilità che vengano alterati od ostacolati i dispositivi: si è soggetti alla sanzione amministrativa da € 41 a € 167.
Chiunque importa, produce o commercializza sul territorio nazionale dispositivi di ritenuta non omologati è soggetto alla sanzione amministrativa da 866 a 3.464 euro. Tali dispositivi, si installati sui veicoli, sono anche soggetti al sequestro ed alla relativa confisca.
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