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Tu sai che cos’è la locazione senza conducente?

Tu sai che cos’è la locazione senza conducente?
Ad occuparsi della locazione senza conducente è l'Art. 84 del Codice della Strada, ecco cosa c'è da sapere.

IN QUESTO ARTICOLO

L’Art. 84 del Codice della Strada regola la locazione senza conducente ed è inserita sotto il Titolo III (“Dei veicoli”), Capo III (“Veicoli a motore e loro rimorchi”), Sezione II (“destinazione ed uso dei veicoli”).

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Locazione senza conducente, tutto quello che devi sapere

Prima però di addentrarci nelle prescrizioni riportate dall’Art. 84, è interessante inserire una premessa. La locazione, così come l’affitto e il noleggio, appartiene sul profilo giuridico alla categoria dei contratti che disciplinano il godimento di un bene, privato però dell’effetto traslativo del trasferimento della proprietà, che rimane al locatore. Per poterne disporre, il locatario deve provvedere al versamento di un corrispettivo, generalmente un canone in denaro. 

Cosa significa, in parole povere? Che io, il locatario, posso utilizzare un bene, a fronte del pagamento di un corrispettivo in denaro, come se fosse mio, ma la proprietà resta di chi mi affitta o noleggia il bene stesso, il locatore.

Addentrandoci nella norma in esame, a conferma di quanto appena detto, “un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso“.

QUALI MEZZI POSSONO ESSERE NOLEGGIATI SENZA CONDUCENTE

I mezzi che possono essere noleggiati senza conducente, nell’ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri della Comunità europea, sono autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati.

Attenzione però: il locatario deve essere un’impresa stabilita in un altro Stato membro, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.

Traduciamo in parole semplici.

L’impresa italiana (iscritta all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni) può noleggiare senza conducente, dopo aver sottoscritto contratto di locazione, i mezzi di proprietà di un’altra impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.

Abbiamo parlato di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, ma questi non sono gli unici mezzi destinati alla locazione senza conducente. Ci sono, infatti, anche:

  • i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate,
  • i veicoli aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone,
  • i veicoli di adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone (gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni, come da Art. 87 CdS comma 2)
  • i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan,
  • e caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

I DOCUMENTI PER LA LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE

Condizione “sine qua non” per la locazione senza conducente è la licenza prescritta, a partire dalla quale viene compilata la carta di circolazione del mezzo. Sul punto è tuttavia autorizzato a intervenire, con apposito decreto, il Ministro dei Trasporti e della Navigazione d’intesa con il Ministro dell’Interno.

Secondo il disposto dell’Art. 84, il titolare del dicastero può infatti stabilire sia eventuali criteri limitativi sia le modalità per il rilascio della carta di circolazione.

QUALI SANZIONI RISCHIA CHI TRASGREDISCE ALLA NORMA

Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

  • da € 430 a € 1.731 se trattasi di autoveicoli o rimorchi,
  • da € 42 a € 173 se trattasi di altri veicoli.

Per entrambi gli scenari, come riportato nel comma 8, si pone tuttavia una sanzione amministrativa accessoria. Consiste nella sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, sulla base di quanto previsto nella sezione apposita del Codice della Strada (Titolo VI, Capo I, Sezione II).

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