Multe annullate se l’autovelox non è ben visibile, lo dice la legge
Secondo una sentenza della Cassazione le auto civetta devono essere ben visibili quando rilevano la velocità con apparecchi di controllo elettronico. Le sanzioni quindi possono essere annullate anche se l'autovelox è preceduto dall'avviso della sua possibile presenza.
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Basta multe per eccesso di velocità “in borghese”. Le sanzioni commutate dopo il rilevamento con apparecchi di controllo elettronico posti a bordo strada, in mancanza di vetture o agenti delle Forze dell’Ordine “ben visibili“, possono essere impugnate. Anche nel caso il cui l’Autovelox sia opportunamente preceduto da cartello che avvisa della sua possibile presenza.
MULTE ANNULLATE SE L’AUTOVELOX NON È VISIBILE
In “favore” di automobilisti, camionisti o motociclisti si è pronunciata la Corte di Cassazione con una nuova interpretazione delle norme del Codice della Strada, contenuta nell’Ordinanza 4002 dell’8 febbraio.
La sentenza si è quindi pronunciata contro una già emessa dal Tribunale di Vicenza, aprendo la strada alla possibilità di un gran numero di ricorsi da parte di utenti multati per eccesso di velocità con apparecchi montati su “auto civetta“.
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Il caso di Vicenza
La decisione della Cassazione prende forma dopo che ad un automobilista, che aveva impugnato una sanzione per eccesso di velocità elevata dalle Forze di Polizia tramite Autovelox installato su un’auto civetta, in sosta a bordo strada e priva dei colori istituzionali, aveva fatto ricorso.
Sia il Giudice di Pace di Thiene sia il Tribunale di Vicenza avevano respinto il ricorso presentato dall’automobilista (pizzicato a viaggiare a 62 km/h in un tratto con velocità massima a 50 km/h) che, invece, è stato accolto dalla Corte di Cassazione.
La sentenza
La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la sentenza, chiarendo:
“L’articolo 142, co. 6-bis, del Codice della Strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione“.
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I precedenti
Già nel 2009 una circolare del Ministero dell’Interno, la cosiddetta Direttiva Maroni, preveda che “le postazioni di controllo mobili possono essere rese ben individuabili ricorrendo, ove possibile, all’impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali.
In alternativa, quando si ha utilizzato un veicolo di serie nella disponibilità della pubblica amministrazione, la visibilità della postazione può essere garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile“.
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