Come funzionano deducibilità e detraibilità nel car sharing?
Tutto quello che c'è da sapere su deducibilità e detraibilità dei costi di car sharing per aziende e professionisti. Lo spiega Pietro Teofilatto, Direttore Area Fisco ed Economia di Aniasa.
In questo articolo
Anche se ancora lontano dai numeri registrati prima della pandemia, il settore del car sharing sta tornando a crescere. Secondo i dati dell’ultimo Rapporto ANIASA nel 2022 il car sharing ha superato i 5.600.000 noleggi, un dato positivo se raffrontato all’anno precedente (+3,1%, dopo 2 anni di calo), anche se distante dai 13 milioni del 2019. Resta sostanzialmente stabile il numero di iscritti al servizio (quasi 2,5 milioni) e di utenti attivi (sono 280mila gli utenti che hanno noleggiato almeno una volta negli ultimi 6 mesi), a testimonianza di come questo settore sia ormai riconosciuto nel panorama della mobilità cittadina e con una base di utilizzatori sostanzialmente consolidata.
Le difficoltà vissute negli ultimi anni hanno contribuito a determinare un’evoluzione del modello di business, particolarmente evidente se si guarda al trend delle durate e percorrenze medie del noleggio. L’auto condivisa, grazie ai noleggi pluri-giornalieri, ha infatti ampliato l’offerta di mobilità e così le durate medie dei noleggi sono salite dai circa 30 minuti nel pre-pandemia ai 76 minuti del 2022 e le percorrenze sono aumentate dai 7 km fino ai 12-13 km.
Gli aspetti tributari del Car Sharing
Soprattutto nelle grandi città metropolitane, il servizio di “car sharing” ha una crescente importanza. Ogni giorno infatti sono migliaia gli utenti tra professionisti, dipendenti aziendali e lavoratori che utilizzano questa forma di mobilità urbana. Si tratta, di solito, di utilizzi non continuativi e per percorsi di breve durata, alternativi rispetto al taxi (per la maggiore economicità) e ai mezzi pubblici (per la maggior velocità di spostamento e l’arrivo all’esatta destinazione).
Proprio per tale ragione, è utile individuare la corretta qualificazione dei costi sostenuti per il servizio di car sharing, con la finalità di riconoscere la possibilità di una loro eventuale deduzione, in forza del generale principio di inerenza riconosciuto all’interno dell’ordinamento giuridico tributario.
Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
Su tali aspetti è utile il riferimento a quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, che con la Risoluzione n. 83/E del 2016 ha preso una posizione ufficiale in relazione proprio al tema della corretta deducibilità dei costi del car sharing.
Le indicazioni dell’Agenzia si basano, principalmente, sulla equiparazione del servizio fornito dal taxi con il servizio reso disponibile dalle società di car sharing.
Infatti, il servizio di taxi offre al cliente l’opportunità di spostarsi da un luogo ad un altro, grazie al pagamento di un corrispettivo determinato in base alla tariffa applicata dal Comune di riferimento.
Per l’Agenzia, analogamente, il servizio di Car Sharing consiste nel mettere a disposizione del cliente un veicolo presso un luogo predefinito (luogo di partenza) e con tale veicolo il cliente raggiunge la destinazione desiderata. Similmente al servizio di taxi, anche per il servizio di Car Sharing, il corrispettivo dovuto dal cliente è quantificato in ragione dell’effettivo utilizzo del veicolo messo a sua disposizione e cioè in base alla durata e ai chilometri percorsi.
Per tale ragione, dunque, l’Agenzia delle Entrate riconosce la deducibilità dei costi sostenuti da parte dell’utente non soltanto nell’ipotesi di utilizzo di taxi, ma altresì nel caso del car sharing, poiché “in conseguenza della possibilità di controllare, tramite gli strumenti inseriti sui mezzi, la durata e i chilometri percorsi dai clienti, le società di Car Sharing emettono fatture al termine di ogni utilizzo del tutto paragonabili, per analiticità e dettagli, ai documenti predisposti (o che dovrebbero essere predisposti) dai conducenti dei taxi“.
Per ridurre al minimo ogni rischio di rettifica o di contestazione, per l’Amministrazione finanziaria è necessario che la fattura ricevuta al termine del servizio di car sharing riporti, dettagliatamente, alcune informazioni. Tra queste devono essere evidenziate:
- le generalità dell’utilizzatore;
- il luogo di partenza ed il luogo di arrivo;
- l’ora di prenotazione del veicolo;
- l’ora di partenza e di arrivo a destinazione;
- i chilometri percorsi.
La deducibilità dei costi per l’impresa
Per le esigenze di mobilità aziendale, l’impresa può utilizzare il car sharing al pari di ogni altra modalità di fruizione di veicolo. In mancanza di un espresso inquadramento fiscale, si applicano al car sharing le disposizioni previste per il noleggio dei veicoli e, quindi, la disciplina dell’art. 164 del TUIR.
Ne deriva la deducibilità del 20% delle spese per il car sharing nel limite massimo di spesa pari a:
- 3.615,20 euro per le auto;
- 774,69 euro per i motocicli;
- 413,17 euro per i ciclomotori.
Utilizzo da parte dei dipendenti
Nel caso in cui l’impresa si trovi invece a sostenere costi per il servizio di car sharing relativo agli spostamenti dei propri dipendenti, è necessario distinguere le ipotesi di utilizzo dell’autovettura da parte del dipendente, e cioè uso:
- uso esclusivamente aziendale: in questo caso non si determina alcun fringe benefit e, pertanto, non sussiste imponibile da sottoporre a tassazione;
- uso promiscuo: in capo al dipendente si determina un fringe benefit da determinare sulla base delle tariffe ACI; mentre l’impresa potrà dedurre i costi come da articolo 164 del TUIR.
- uso esclusivamente personale: è senz’altro più rara da incontrare nella pratica, in quanto meno vantaggiosa sotto il profilo fiscale. Qui l’impresa non può dedurre alcun costo e per il dipendente scatta la piena tassabilità del fringe benefit determinato ai sensi dell’art.51 del TUIR.
La detraibilità dell’IVA
Essendo i servizi di car sharing forniti da soggetti professionali, la qualificazione dei proventi trova applicazione anche per la disciplina Iva e, pertanto, è detraibile al 40%, cosi come previsto dal DPR n.633 del 1972.
Legge Delega Fiscale ed iniziativa ANIASA per il car sharing
Oggi sono esenti dall’Iva le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuate con taxi o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale o lagunare. Sono, invece, assoggettate ad Iva al 10% le prestazioni di trasporto extraurbano di persone e quelle rese con mezzi diversi dai taxi (autobus, tram, metropolitana, aerei, ferrovie, ecc).
I servizi di car sharing sono invece assoggettai all’aliquota normale IVA, pari al 22%.
Al fine di sostenere i servizi di sharing mobility, ANIASA ha proposto nell’ambito dei lavori delle Legge Delega per la Riforma Fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111), di applicare, anche in via sperimentale, l’aliquota IVA agevolata del 10%. Misura che avrebbe senz’altro positivi effetti sullo sviluppo di tale speciale segmento del noleggio, con intuibili vantaggi per la riduzione di veicoli in circolazione nelle grandi città metropolitane.