Il nuovo Codice della Strada aveva eliminato il requisito dello “stato di alterazione psico-fisica” precedentemente necessario a sanzionare l’utilizzo di stupefacenti da parte di chi guida. Una norma che avrebbe potuto causare problemi anche a chi di tali sostanze aveva fatto uso anche parecchi giorni precedenti. Dopo non poche polemiche, i ministeri dell’Interno e della Salute fanno un passo indietro e, in una circolare inviata a prefetture e forze dell’ordine, chiariscono la corretta applicazione delle regole, seppur qualche dubbio resta.
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Guida e stupefacenti: cosa cambia?
La circolare inviata alle forze dell’ordine dai ministeri dell’Interno e della salute, specifica che è necessario accertare “che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida”. Dunque, ritorna il precedente criterio dello stato di alterazione psico-fisica, eliminato dalle nuove norme.
I nuovi test
Per valutare la condizione alterata del guidatore, specifica la circolare, le forze dell’ordine dovranno seguire una procedura precisa. Così si riporta: “La presenza dei principi attivi delle sostanze stupefacenti o psicotrope deve essere determinata esclusivamente attraverso analisi di campioni ematici o di fluido del cavo orale del conducente, le uniche matrici biologiche nelle quali la presenza di molecole o metaboliti attivi costituisce indice di una persistente attività della sostanza, in grado di influire negativamente sulla guida”.
In pratica, se il test salivare è positivo, verranno prelevati due campioni di saliva da inviare al laboratorio di tossicologia forense. Si ricercherà la presenza di metaboliti, ovvero le molecole generate dal processo di metabolismo delle sostanze assunte. Se questi sono attivi, significa che la sostanza ha ancora effetto sull’organismo. Il secondo campione resterà nell’archivio del laboratorio per almeno un anno, a disposizione della magistratura e degli avvocati per eventuali controanalisi.
Esclusa l’assunzione di farmaci
La circolare chiarisce anche la questione relativa a coloro che assumono farmaci dagli stessi principi attivi delle sostanze stupefacenti. La presenza di metaboliti dovuta a terapie ospedaliere o prescritte dal medico non potrà essere considerata motivo di sanzione.
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