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Pubblicità (non richiesta) sugli schermi dell’auto: ma è legale?

Pubblicità (non richiesta) sugli schermi dell’auto: ma è legale?
Nelle scorse settimane ha fatto discutere la strategia pubblicitaria nel nuovo film di Spider-Man: BMW ha infatti trasmesso gli ADV sugli schermi dell’infotainment, destando le critiche di diversi proprietari.

IN QUESTO ARTICOLO

Non si parla del sistema di una Casa auto, né di un caso sporadico, ma di una strategia pubblicitaria che – nei prossimi anni – potrebbe diventare la normalità: la pubblicità pop-up sugli schermi delle auto.

Se più e più volte abbiamo scritto e parlato del potenziale rischio di passare al full-touchscreen per il sistema di infotainment (ma soprattutto per i sistemi “di base”, come aria condizionata, la radio, impostazioni di guida, ecc), oggi questa problematica diventa ancora più, è il caso di dirlo, pervasiva.

L’ultimo esempio è fornito da BMW, che per la promozione dell’ultimo film di Spider-Man (nel quale è sponsorizzata) ha deciso di utiliz

Pubblicità sugli schermi delle auto, era davvero necessaria?

La ricerca più autorevole in materia di distrazione resta quella condotta dalla AAA Foundation for Traffic Safety insieme all’Università dello Utah, che ha misurato il carico visivo e cognitivo imposto dai sistemi di infotainment di sei vetture di produzione recente: i conducenti coinvolti sono rimasti distratti visivamente e mentalmente per oltre 40 secondi mentre svolgevano compiti comuni come programmare la navigazione o inviare un messaggio, ma distogliere lo sguardo dalla strada anche solo per due secondi raddoppia il rischio di incidente.

Il quadro è ancora più critico per i conducenti più anziani, per i quali un altro studio della stessa fondazione ha rilevato tempi di completamento dei compiti più lunghi fino a 8,6 secondi rispetto ai conducenti più giovani, con tempi di reazione più lenti e distrazioni visive accentuate.

Non si tratta di un fenomeno isolato o aneddotico: David Strayer, psicologo dell’Università dello Utah che da anni studia il tema, è arrivato a sostenere pubblicamente che l’interazione con i sistemi di infotainment risulta spesso più distraente dell’uso del telefono cellulare, superando persino la pericolosità dell’invio di messaggi di testo alla guida.

A livello di dinamica del rischio, la ricerca conferma che la distrazione visiva rappresenta un fattore critico, poiché il conducente non è in grado di monitorare simultaneamente la carreggiata e un compito secondario sullo schermo.

Leggi Anche: Stop agli schermi touchscreen, ecco perché la Cina rivuole i tasti fisici.

Il banner promozionale che compariva nel nostro caso, all’accensione del veicolo, era di per sé un elemento passivo, non interattivo, e dunque meno assimilabile ai compiti attivi testati negli studi citati (digitare un indirizzo, cercare un contatto, selezionare un brano).

Il vero punto di attenzione, semmai, riguarda l’animazione a schermo intero che si attivava toccando il banner: un gesto che, se compiuto a veicolo in movimento, richiede esattamente quella combinazione di distoglimento dello sguardo e coinvolgimento manuale che la ricerca sulla distrazione da infotainment individua come pericolosa.

Il rischio reale quindi dipende dal grado di interattività richiesta al conducente, non dalla sola presenza del contenuto sullo schermo.

COSA DICE LA LEGGE ITALIANA?

Non esiste, allo stato attuale, una norma che vieti esplicitamente la comparsa di contenuti pubblicitari passivi sugli schermi di bordo all’accensione del veicolo: la disciplina italiana sulla distrazione alla guida si concentra sul comportamento del conducente durante la marcia, non sui contenuti che il costruttore sceglie di mostrare sui display OEM.

Il riferimento normativo centrale resta l’articolo 173 del Codice della Strada, che ha subito una riscrittura sostanziale a opera della legge 177/2024, in vigore dal gennaio 2025. Nella sua nuova formulazione, la norma stabilisce che l’attenzione del conducente debba essere continua, esclusiva e non condivisa con altre attività, ed estende il concetto di infrazione a qualsiasi interazione con dispositivi elettronici portatili o schermi multimediali non integrati.

Il testo, tuttavia, resta calibrato principalmente sui dispositivi portatili: vieta al conducente di fare uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante, lasciando fuori dal perimetro esplicito gli schermi integrati di serie come il sistema iDrive, che il conducente non impugna né maneggia nello stesso modo di un dispositivo mobile.

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