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Cosa dice l’Art. 47 del Codice della Strada?

L'Art. 47 del Codice della Strada chiarisce qual è la "classificazione dei veicoli" (non solo quelli più classici a due e a quattro ruote).

IN QUESTO ARTICOLO

Conoscere il contenuto dell’Art. 47 del Codice della Strada vi può tornare utile ogniqualvolta trovate indicato, accanto al nome di un modello, una consonante e un numero, a designarne la categoria di appartenenza.

La norma in questione appartiene al Capo I (“Dei veicoli in generale”). Riguarda, appunto, la “classificazione dei veicoli”, non solo quelli più classici a due – e a quattro ruote.

Si danno per la precisione dodici raggruppamenti, elencati a seguire un codice alfabetico progressivo. Noi oggi ci soffermeremo particolarmente sui veicoli sub g) – ossia gli autoveicoli – e sub i) – rimorchi, nonché su quelli sub e) e sub f) – ciclomotori e motoveicoli.

Il testo completo dell’Articolo 47 del Codice della Strada

Classificazione dei veicoli

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

a) veicoli a braccia; 
b) veicoli a trazione animale; 
c) velocipedi; 
d) slitte; 
e) ciclomotori; 
f) motoveicoli; 
g) autoveicoli; 
h) filoveicoli; 
i)  rimorchi; 
l) macchine agricole; 
m) macchine operatrici; 
n) veicoli con caratteristiche atipiche.

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

A)
– categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;
– categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata o non supera i 500 cc per i motori a combustione interna ad accensione spontanea, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW, la cui massa in ordine di marcia non supera i 270 kg e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;
– categoria L3e: veicoli a due ruote che non possono essere classificati come appartenenti alla categoria L1e;
– categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, costituiti da veicoli di categoria L3e dotati di sidecar, con un numero massimo di quattro posti a sedere incluso il conducente e con un numero massimo di due posti per passeggeri nel sidecar; (*)
– categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
– categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
– categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
B)
– categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
– categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
– categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
– categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
C)
– categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
– categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
– categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
– categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
D)
– categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
– categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
– categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
– categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
– categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t

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