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Viaggi in Italia con targa estera? Ci sono regole (e multe) che devi conoscere

Viaggi in Italia con targa estera? Ci sono regole (e multe) che devi conoscere
L'articolo 134 del Codice della Strada è relativo ai veicoli con targa straniera (fuori Unione Europea) che circolano in territorio italiano, per i quali ci sono precise regole da rispettare. Ecco cosa dice.

IN QUESTO ARTICOLO

Se sei un cittadino italiano residente in uno Stato extra UE, come per esempio negli Stati Uniti o in Giappone, e hai immatricolato la tua auto in quel Paese, devi tenere conto dell’articolo 134 del Codice della Strada (qui trovi il Codice della Strada) se hai intenzione di portare il veicolo in Italia per un periodo di vacanza prolungato. In questo caso, si tratta di importare temporaneamente l’auto in Italia.

Approfondisci: Tutte le novità della riforma del Codice della Strada

ARTICOLO 134 DEL CDS: ECCO COME FUNZIONA

Quando si importa un oggetto da uno Stato fuori dall’Unione Europea, bisogna assolvere i vari adempimenti doganali, come il pagamento dei dazi e delle diverse imposte. C’è però la possibilità di essere inseriti nel regime di importazione temporanea, chiedendo il permesso di usare la propria vettura, immatricolata nello Stato in cui si è residenti, in Italia, con esenzione o parziale o totale delle tasse di importazione e senza altri oneri – ma con alcuni limiti riguardanti i soggetti che possono guidare.

LE REGOLE PER LA CIRCOLAZIONE

Anche una volta superato il problema doganale, ci sono alcune regole per la circolazione dei veicoli da rispettare. Sappiamo che in Italia per circolare bisogna essere muniti di Carta di Circolazione, e tutti i veicoli (rimorchi compresi) devono essere immatricolati nel Dipartimento per i trasporti terrestri.

L’articolo 134 del CDS stabilisce quindi quali sono le regole per i cittadini italiani residenti all’estero e per i cittadini stranieri, e inoltre è valido anche per veicoli nuovi acquistati in Italia ma destinati all’esportazione. Per la loro circolazione, serve munirsi di:

  • Carta circolazione della durata massima di un anno (tranne eventuali proroghe);
  • Targa “EE”, ovvero la targa speciale di riconoscimento.

Ci sono casi in cui è possibile immatricolare in Italia i veicoli, ovvero quando sono:

  • Immatricolati nel territorio dell’Unione Europea, o acquistati in Italia e appartenenti a persone fisiche o giuridiche della Comunità;;
  • Immatricolati in un Paese non UE o acquistati da italiani resistenti in Paesi non UE, ma iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero). In questo caso, è necessario rivolgersi al Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvederà a rilasciare la carta di circolazione.

Leggi Anche: Che cosa fare in caso di incidente all’estero?

LE SANZIONI

L’articolo 134 del CDS sanziona chiunque circoli con carta di circolazione apposita per veicoli con targa straniera la cui validità è scaduta. La multa corrisponde a un pagamento di somme comprese tra 83 e 332 euro, unitamente alla confisca del veicolo.

La confisca però non si applica nel caso in cui la carta speciale era scaduta, ma il Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia la normale carta di circolazione di cui sono muniti tutti i veicoli che circolano in Italia.

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