Tra le spese obbligatorie per i possessori di un’automobile rientra, assieme al bollo e alla revisione, anche l’assicurazione auto RCA. Tributo obbligatorio per ottenere il permesso di circolazione con il proprio mezzo. Una spesa che non è più possibile sospendere in caso di veicolo fermo o parcheggiato in un’area privata.
Con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 il 13 dicembre 2023 (che recepisce la direttiva europea 2021/2118) è stato modificato il Codice delle assicurazioni private (CAP), eliminando di fatto la possibilità di non assicurare i mezzi in sosta o che percorrono solo aree private.
Assicurazione auto obbligatoria 12 mesi all’anno, per tutti i veicoli
La norma Ue 2021/2118 prevede che tutti i veicoli siano assicurati almeno con la polizza di responsabilità civile e che la copertura assicurativa sia attiva anche in quei periodi, più o meno lunghi, in cui la vettura resti parcheggiata in garage e non sia utilizzata su strada.
L’obbligo è attivo dal 23 dicembre 2023: se una vettura è in grado di circolare, deve essere assicurata sempre.
Quali mezzi sono obbligati ad avere l’assicurazione
L’articolo 2 del decreto chiarisce la nuova definizione di “veicolo” (andando a modificare la precedente contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera rrr del CAP) ai fini assicurativi:
- qualsiasi veicolo a motore alimentato esclusivamente da una forza meccanica che circola sulla superficie terrestre, ma non su rotaia, con velocità di progetto massima superiore a 25 km/h, oppure con un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
- qualsiasi rimorchio destinato a essere utilizzato con un veicolo di cui sopra, indipendentemente dal fatto che sia agganciato o meno;
- i veicoli elettrici leggeri (come monopattini, segway, ecc…): in quest’ultimo caso l’obbligo è stato reso effettivo dal nuovo Codice della Strada emanato nel 2024.
Quali veicoli possono fare a meno dell’RCA
Gli unici veicoli per quali si potrà continuare a sospendere l’assicurazione sono:
- quelli formalmente ritirati dalla circolazione;
- le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche;
- le biciclette a pedalata assistita (dal momento che non sono alimentate esclusivamente da forza meccanica);
- quelli per i quali è temporaneamente o permanentemente vietato l’uso con provvedimento adottato dall’autorità competente;
- non idonei all’uso come mezzi di trasporto, anche solo potenziale;
- il cui utilizzo è stato volontariamente interrotto in seguito a una comunicazione inviata all’impresa di assicurazione ai sensi del DPR 445/2000.
L’obbligo di assicurazione vale per le auto e moto storiche?
Per motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d’epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri rimane la possibilità di sospendere volontariamente la polizza assicurativa per mancato utilizzo da comunicare all’impresa assicuratrice entro 5 giorni con durata massima non superiore a 11 mesi.
Multe e sanzioni se non assicuro un veicolo fermo
Cosa succede a chi non rispetta l’obbligo?
Secondo quanto previsto dall’articolo 193 del Codice della strada, per chi circola senza assicurazione è prevista una multa di 866 euro (che possono scendere a 606,20 euro per chi paga entro cinque giorni) più la decurtazione di cinque punti dalla patente, il sequestro del veicolo e il ritiro della carta di circolazione.
La sanzione si applicherà anche ai mezzi utilizzati in aree soggette a limitazioni di accesso, mentre per coloro alla guida di veicoli non idonei all’uso come mezzi di trasporto o con assicurazione sospesa la multa sarà maggiorata del 50%, pari a 1299 euro (909,30 euro se pagata entro 5 giorni).
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