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L’assicurazione si paga anche per le auto ferme

L’assicurazione si paga anche per le auto ferme
Dal 2023 l'Ue prevede l'obbligo di assicurazione attiva sempre, anche in caso di veicolo fermo in aree private per diversi mesi. Ecco come funziona e cosa si rischia se non si sottoscrive una polizza.

IN QUESTO ARTICOLO

Tra le spese obbligatorie per i possessori di un’automobile rientra, assieme al bollo e alla revisione, anche l’assicurazione auto RCA. Tributo obbligatorio per ottenere il permesso di circolazione con il proprio mezzo. Una spesa che non è più possibile sospendere in caso di veicolo fermo o parcheggiato in un’area privata.

Con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 il 13 dicembre 2023 (che recepisce la direttiva europea 2021/2118) è stato modificato il Codice delle assicurazioni private (CAP), eliminando di fatto la possibilità di non assicurare i mezzi in sosta o che percorrono solo aree private. 

Assicurazione auto obbligatoria 12 mesi all’anno, per tutti i veicoli

La norma Ue 2021/2118 prevede che tutti i veicoli siano assicurati almeno con la polizza di responsabilità civile e che la copertura assicurativa sia attiva anche in quei periodi, più o meno lunghi, in cui la vettura resti parcheggiata in garage e non sia utilizzata su strada.

L’obbligo è attivo dal 23 dicembre 2023: se una vettura è in grado di circolare, deve essere assicurata sempre.

Quali mezzi sono obbligati ad avere l’assicurazione

L’articolo 2 del decreto chiarisce la nuova definizione di “veicolo” (andando a modificare la precedente contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera rrr del CAP) ai fini assicurativi:

  • qualsiasi veicolo a motore alimentato esclusivamente da una forza meccanica che circola sulla superficie terrestre, ma non su rotaia, con velocità di progetto massima superiore a 25 km/h, oppure con un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
  • qualsiasi rimorchio destinato a essere utilizzato con un veicolo di cui sopra, indipendentemente dal fatto che sia agganciato o meno;
  • i veicoli elettrici leggeri (come monopattini, segway, ecc…): in quest’ultimo caso l’obbligo è stato reso effettivo dal nuovo Codice della Strada emanato nel 2024.

Quali veicoli possono fare a meno dell’RCA

Gli unici veicoli per quali si potrà continuare a sospendere l’assicurazione sono:

  • quelli formalmente ritirati dalla circolazione;
  • le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche;
  • le biciclette a pedalata assistita (dal momento che non sono alimentate esclusivamente da forza meccanica);
  • quelli per i quali è temporaneamente o permanentemente vietato l’uso con provvedimento adottato dall’autorità competente;
  • non idonei all’uso come mezzi di trasporto, anche solo potenziale;
  • il cui utilizzo è stato volontariamente interrotto in seguito a una comunicazione inviata all’impresa di assicurazione ai sensi del DPR 445/2000.

L’obbligo di assicurazione vale per le auto e moto storiche?

Per motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d’epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri rimane la possibilità di sospendere volontariamente la polizza assicurativa per mancato utilizzo da comunicare all’impresa assicuratrice entro 5 giorni con durata massima non superiore a 11 mesi.

Multe e sanzioni se non assicuro un veicolo fermo

Cosa succede a chi non rispetta l’obbligo?

Secondo quanto previsto dall’articolo 193 del Codice della strada, per chi circola senza assicurazione è prevista una multa di 866 euro (che possono scendere a 606,20 euro per chi paga entro cinque giorni) più la decurtazione di cinque punti dalla patente, il sequestro del veicolo e il ritiro della carta di circolazione.

La sanzione si applicherà anche ai mezzi utilizzati in aree soggette a limitazioni di accesso, mentre per coloro alla guida di veicoli non idonei all’uso come mezzi di trasporto o con assicurazione sospesa la multa sarà maggiorata del 50%, pari a 1299 euro (909,30 euro se pagata entro 5 giorni).

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