I dati della Black Box sono una prova in caso di incidente?
Anche a causa dei crescenti costi delle polizze assicurative, si è diffuso, nel mercato automotive italiano, l’utilizzo delle scatole nere. Quali sono i vantaggi in caso di incidente?
In questo articolo
Come si possono utilizzare, per legge, i dati provenienti dalla scatola nera a bordo dei veicoli? Fleet Magazine prova a fare chiarezza su alcune delle domande più comuni riguardanti la Black Box nelle auto, avvalendosi dell’aiuto dell’avvocato Cristina Spinelli Ressi dello studio legale internazionale CMS, esperta in contenzioso, tecnologia, media e comunicazioni.
LE FUNZIONI DELLA BLACK BOX NELLE AUTO
La scatola nera auto, in gergo tecnico Event Data Recorder (EDR), in ambito assicurativo detta Black Box, è un dispositivo mobile satellitare con rilevatore GPS incorporato, collegato alla batteria della vettura, in grado di desumere tutta una serie d’informazioni relative alla marcia inserita, ai chilometri percorsi, alle decelerazioni, alle accelerazioni, all’attuazione dei dispostivi di sicurezza. Da questo ricava dati inerenti alla condotta e allo stile di guida dell’automobilista, sinistri inclusi.
UNA RICOSTRUZIONE PRECISA DEL CRASH
La scatola nera, dunque, attraverso l’utilizzo e verifica tecnica di plurimi dati rilevati, offre la possibilità di ricostruire con sufficiente precisione la dinamica di un incidente e anche favorire il ritrovo del mezzo in caso di furto o l’assistenza stradale del mezzo. L’interoperabilità e portabilità di tali dispostivi vengono garantite da operatori (provider di telematica assicurativa) i cui dati sono comunicati all’IVASS dalle imprese che ne utilizzano tali servizi e i dati raccolti dalle scatole nere devono essere trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.
LA SCATOLA NERA FA DA PROVA
Quanto all’accertamento delle condotte e delle relative responsabilità in caso di incidenti, ai sensi di legge si precisa che:
«Quando uno dei veicoli coinvolti nell’incidente è dotato di scatola nera o di altro dispositivo elettronico equiparabile le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo»
(art 145 bis Legge 4.8.2017 n. 124).
C’è, quindi, una presunzione di veridicità dei dati della scatola nera.
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I VANTAGGI: VELOCITÀ E TRASPARENZA
Le compagnie di assicurazione hanno riscontrato una anticipazione e velocizzazione della fase istruttoria del sinistro, grazie alla ricezione in tempi brevissimi (a 12 ore dalla denuncia) delle informazioni della scatola nera inerenti il mezzo incidentato. Le informazioni registrate dalla scatola nera sono usate per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro (posizione, veicoli coinvolti, entità urto). Questo crea un set d’informazioni per il perito e riduce gli accertamenti ai soli casi in cui le informazioni della scatola nera non coincidano con le informazioni fornite dal danneggiato.
I dati vengono verificati
Il Liquidatore, che ha accesso alle informazioni del sinistro tratte dalla scatola nera anche ovviamente relative alla fase antecedente l’urto, verifica la velocità del veicolo al momento dell’incidente, l’entità dell’impatto (accelerazione rispetto ai diversi assi), la localizzazione dell’urto sul mezzo, l’intensità della frenata antecedente l’urto e attraverso la cartografia dedicata ha la possibilità di verificare la “compatibilità” tra la denuncia dell’assicurato e i dati registrati dal dispositivo, il tutto per ricostruire compiutamente le dinamiche del sinistro e individuare le responsabilità.
Un argine alle truffe
L’applicazione della scatola nera in ambito giudiziario ha portato all’inevitabile rigetto di pretese risarcitorie infondate e pretestuose. In molti caso infatti è stata comprovata la incoerenza tra il luogo o data del sinistro denunziato e i dati di geolocalizzazione o l’assenza dell’urto tra le vetture. Il tutto come detto, salvo contestazioni specifiche in ordine a mal funzionamenti del dispositivo (da accertarsi mediante perizia tecnica d’ufficio) o ancora salvo scarti di misurazione del GPS da comprovarsi in giudizio (ad esempio se l’incidente è avvenuto in galleria o in presenza di condizioni atmosferiche tali da rendere disturbata la segnalazione GPS).