Noleggio a lungo termine: escluso da Iva l’anticipo del bollo auto fatturato ai clienti
Il 2020 ha segnato una vera e propria rivoluzione per il bollo auto nel settore del noleggio a lungo termine. Abbiamo chiesto un parere sul nuovo sistema a Nicola Forte, esperto in materia di Iva.
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Il mondo del noleggio a lungo termine è stato oggetto di una profonda modifica legislativa che ha interessato uno degli aspetti peculiari del business. Dall’anno scorso il pagamento della tassa automobilistica regionale, il famoso bollo auto, tradizionalmente inserito nel canone di noleggio, spetta per legge al cliente e in base alla Regione dove ha residenza o sede legale.
Obiettivo: svincolare il cliente da ogni adempimento
Un cambiamento epocale, che ha comunque trovato la risposta rapida delle aziende di noleggio, pronte a continuare a svolgere un ruolo primario nell’offerta dei servizi di mobilità per la clientela pubblica e privata, liberandola da ogni adempimento gestionale.
Le aziende con maggiore esperienza e conoscenza del mercato hanno concordato con i clienti di continuare a provvedere ai pagamenti da essi dovuti in nome e per conto loro e tramite modalità cumulativa, come stabilito dalla nuova legge.
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Il parere di Nicola Forte
Un sistema nuovo, con riflessi anche per la fatturazione. In considerazione di questo aspetto, abbiamo chiesto il parere di Nicola Forte, uno dei massimi esperti in materia di Iva.
“L’applicazione di una nuova normativa è sempre complessa. Le imprese di noleggio a lungo termine sono da sempre vocate a semplificare gli adempimenti della clientela, confermando correttezza e trasparenza, anche nell’obiettivo di evitare un assurdo contenzioso tra loro e le Regioni” spiega subito.
Sappiamo bene che il noleggio a lungo termine prevede il pagamento di un canone mensile, comprendente varie voci inerenti la messa a disposizione del veicolo e i servizi concordati con il cliente. Sorge quindi la necessità di come configurare nell’osservanza della normativa Iva il pagamento della tassa auto e il relativo eventuale servizio.
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Non si applica l’Iva se si anticipa il bollo auto
L’art. 15 del DPR n.633/1972 sull’Iva prevede l’esclusione dal computo della base imponibile (l’addebito senza Iva) delle “anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”. Si tratta di due condizioni che devono coesistere.
“E’ quindi indispensabile la spendita del nome del cliente per poter addebitare l’onere della tassa senza Iva, un presupposto che è agevolmente raggiunto – sottolinea Nicola Forte – Il Decreto del MEF del 28 settembre 2020 (attuativo della nuova normativa) stabilisce infatti l’obbligo per le imprese di noleggio di comunicare i dati del soggetto locatario al sistema informativo del PRA. Da questo adempimento è facile risalire ai veicoli per i quali sarà stata versata la tassa e, tramite i contratti di noleggio, agli utilizzatori che hanno fruito del servizio e dell’anticipazione della spesa effettuata in nome e per conto del cliente”.
“Per contro, se un’espressa disposizione di legge (l’art. 7 L. n. 99/2009 come modificato) prevede che il bollo sia a carico dell’utilizzatore, la società di noleggio concedente non avrebbe alcun titolo per considerare tra i costi a suo carico il tributo anticipato. E’ la stessa previsione di legge in merito al soggetto passivo della tassa a determinare che gli addebiti effettuati nei confronti della clientela (utilizzatori) debbano essere esclusi da Iva” aggiunge l’esperto.
“Ciò in quanto – osserva ancora Forte – la società di noleggio anticipa la spesa posta a carico (dalla legge) di un altro soggetto. La società di noleggio dovrà emettere la fattura recante l’addebito di specifiche voci: il canone di noleggio, imponibile ai fini Iva, gli eventuali servizi aggiuntivi (es. operazioni di pagamento delle contravvenzioni), anch’essi imponibili, la tassa regionale automobilistica anticipata, esclusa dalla base imponibile ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 3) del D.P.R. n. 633/1972”.
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Nessuna imposta di bollo sulla fattura
Nicola Forte specifica poi che la fattura “non deve essere assoggetta all’imposta di bollo di 2 euro, in quanto tale tributo deve essere assolto qualora il corrispettivo addebitato sia esente o fuori campo Iva”.
Viceversa, la tassa anticipata e addebitata non ha natura di corrispettivo, ma “costituisce una mera anticipazione finanziaria. In questo senso si è espressa la Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato che ritiene non dovuto il tributo anche qualora l’importo escluso sia superiore a euro 77,47 (studio n. 184/2019)”.
La nuova normativa sul bollo auto
La disposizione che individua il soggetto tenuto a pagare la tassa auto con riferimento ai predetti contratti è rappresentata dall’art. 7 della L. n. 99/2009. Le ultime modifiche sono contenute nell’art. 107 del D.L. n.104/2020. Le disposizioni citate individuano il soggetto che deve farsi carico della tassa automobilistica nell’utilizzatore e prevedono che “per contratto di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente si intende il contratto di durata pari o superiore a dodici mesi”.
Un cambiamento complesso, dettato dall’esigenza del legislatore di dare valore, anche nel caso dei veicoli in Nlt, ai principi di territorialità del prelievo fiscale di cui all’articolo 119 della Costituzione, in conformità ai provvedimenti sul federalismo fiscale.
A dicembre scorso si è provveduto per tempo alla trasmissione al PRA dei dati riguardanti 1,1 milioni di veicoli, e al relativo pagamento della tassa per il 2020, in nome e per conto di 160.000 clienti tra aziende, PA e privati, dislocati in 21 regioni e province autonome.
Aniasa ha attivato un tavolo di lavoro con il MEF, la Conferenza Stato Regioni ACI e ACI Informatica e altri qualificati operatori con l’obiettivo immediato di una definizione ufficiale di vari problemi riscontrati in corso d’opera e di una semplificazione degli adempimenti.