Non è raro leggere di anziani colti da malore al volante, così come di giovanissimi che circolano senza patente. Ecco perché abbiamo pensato di condurvi nelle pieghe dell’Art. 115 del Codice della Strada, che ricade sotto il Titolo IV (“Guida dei veicoli e conduzione degli animali”), di cui potete trovare il testo completo qui.
Ci soffermeremo in modo particolare sui requisiti fisici, psichici e di età necessari per potersi sedere alla guida delle varie tipologie di veicoli contemplate dalla legge.
Parallelamente guarderemo ad alcuni contenuti del Decreto 30/09/2003 (“Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della Direttiva 2000/56/CE – Decreto n. 40T”), a cui la norma oggi sotto esame espressamente si richiama in via integrativa.
REQUISITI PER CIRCOLARE NELL’ART. 115 DEL CODICE DELLA STRADA
L’Art. 115 del Codice della Strada affida da subito ad altra sede le disposizioni specifiche in materia di “carta di qualificazione del conducente” (CQC), documento abilitativo aggiuntivo richiesto ai driver in possesso di patenti C, CE, D e DE (autotrasporto professionale di persone e cose).
Sempre al primo comma ribadisce che per circolare con un veicolo si deve risultare idonei sotto il profilo sia fisico sia psichico (l’assunzione di farmaci, come ad esempio antidepressivi e ansiolitici, che sono equiparati alle sostanze stupefacenti, lo vieta).
Leggi Anche: I documenti di circolazione e immatricolazione necessari (Art. 102 CdS).
“CHI” PUÒ GUIDARE “CHE COSA”
Si passa quindi a una distinzione impostata sul dato anagrafico, che affidiamo all’elenco sottostante.
14 anni per guidare:
- veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
- sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purche’ non trasportino altre persone oltre al conducente;
16 anni per guidare:
- veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;
- veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;
- veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1.
18 anni per guidare:
- veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;
- veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;
- veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E.
20 anni per guidare:
- veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni.
21 anni per guidare:
- tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;
- veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;
- veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;
- veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all’articolo 177.
24 anni per guidare:
- veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;
- veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE.
LE DISPOSIZIONI PER I PIÙ GIOVANI
Sempre il primo comma dell’Art. 115 consente ai minori che hanno compiuto diciassette anni, già titolari di patente di guida, di esercitarsi al volante, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) devono essere accompagnati da un conducente in possesso da almeno dieci anni di patente di guida di categoria B o superiore;
b) essersi fatti rilasciare apposita autorizzazione;
c) avere effettuato almeno “dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizioni di visione notturna, presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato“;
d) avere apposto sul veicolo l’apposito contrassegno recante le lettere “GA”;
e) non trasportare con sé alcun altro oltre all’accompagnatore.
Occorrerà inoltre ricordarsi che per i primi tre anni dal conseguimento delle patenti A2, A, B1 e B non è possibile superare i 100 km/h in autostrada e i 90 km/h sulle strade extraurbane principali (vedi commi 2 e 5 dell’Art. 117). Eventuali contravvenzioni ricadono sull’accompagnatore, che ne risponde o in solido con i genitori, o con chi esercita l’autorità parentale o con il tutore del minore.
LE PRESCRIZIONI PER I PIÙ ANZIANI
Altro rovescio della medaglia, i driver più avanti con gli anni soggiacciono a una serie di condizioni precise, che elenchiamo brevemente di seguito. In particolare il superamento di una certa età impedisce la guida dei seguenti veicoli:
- 65 anni per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento;
- 60 anni per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
Chi non si ottiene alle seguenti prescrizioni incorre in una multa di importo compresoda € 158 a € 638, forbice che sale a da € 158 a € 638 qualora sia richiesto la CQC illustrata in avvio.
FINO A QUALE ETÀ SI PUÒ STARE AL VOLANTE?
L’Art. 115 del Codice della Strada prevede una sanzione – tra 43 euro e 173 euro in caso di veicoli -anche per chi “avendo la materiale disponibilità” di mezzi e animali “ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo“. Qualora il veicolo sia a motore, scatta anche il fermo amministrativo per trenta giorni.
Come si evince dalla nostra analisi, nulla vieta allora ai soggetti più avanti con gli anni – qualora ancora in salute e in grado di dimostrare di possedere il corretto livello di attenzione – di circolare con un’autovettura. Unico riferimento normativo rimane allora quello contemplato dal comma 2 dell’Art. 126, che impone il rinnovo della patente di guida ogni tre anni per chi ha superato i settant’anni di età.
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