Cosa dice l’Art. 158 del Codice della Strada?
Alcune disposizioni sono ben note, per altre un ripasso dei contenuti dell'Art. 158 del Codice della Strada può rivelarsi utile a non perdere soldi e punti.
In questo articolo
Nelle città più trafficate trovare un veicolo in doppia fila non costituisce certo una novità. Gli stessi conducenti sono spesso consapevoli di stare trasgredendo a una norma, quella di cui all’Art. 158 del Codice della Strada, che ricade sotto il Titolo V (“Norme di comportamento”) e disciplina il “divieto di fermata e sosta dei veicoli”.
Leggi Anche: Che cosa dice l’Art. 201 del Codice della Strada (notifica delle violazioni).
Alcuni contenuti sono patrimonio pressoché di tutti, ma è utile comunque un ripasso. Ricordando poi che, laddove non è consentito né arrestare temporaneamente la marcia né abbandonare il mezzo, si trovano i relativi segnali circolari di divieto, contraddistinti dal fondo di colore blu e da una cornice rossa (colore che “sbarra” anche il cartello).
DOVE NON CI SI PUÒ NÉ FERMARE NÉ SOSTARE
Anche se la pratica smentisce il più delle volte la teoria, fermarsi e sostare con il proprio veicolo non è mai permesso né sui marciapiedi, “salvo diversa segnalazione“; né su passaggi/attraversamento pedonali e passaggi/piste destinati alla marcia delle biciclette, inclusi gli sbocchi delle corsie riservate.
È altresì vietato lo stop – temporaneo e non – “in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello“, nonché “sui binari di linee ferroviarie o tranviarie“, anche qualora il mezzo sia stato lasciato “così vicino ad essi da intralciarne la marcia“.
Sempre nel primo comma dell’Art. 158 si forniscono le seguenti disposizioni, relative sempre a dove è permesso/non è permesso fermare o parcheggiare il veicolo, che forniamo semplificate nell’elenco sottostante:
- nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici;
- in curva;
- sui dossi;
- in corrispondenza di segnali stradali e semaforici, così da occultarne la vista;
- lungo le corsie di canalizzazione;
- in corrispondenza/prossimità delle aree di intersezione, entro e fuori i centri abitati.
SCENARI AGGIUNTIVI LEGATI ALLA SOSTA (1)
Non vi è – crediamo – neppure un patentato che non lo sappia, eppure si continuano a vedere veicoli parcheggiati davanti ai passi carrabili, oppure a bloccare l’uscita dallo stallo, e persino l’accesso al mezzo, da parte di automobilisti rispettosi dei contenuti del Codice della Strada. Per non parlare di quelli in doppia fila.
Sul punto specifico, occorre ricordare che la competenza a disporre la rimozione di un veicolo lasciato arbitrariamente in sosta può essere conferita anche agli “ausiliari del traffico“, ossia quei soggetti che per legge sono preposti appunto ad accertare eventuali violazioni delle norme in materia di sosta.
La disciplina della “patente a punti” – il conducente se ne vede sottrarre due – subentra qualora poi la vettura sia stata abbandonata:
a) negli spazi riservati allo stazionamento e fermata di autobus/filobus/veicoli circolanti su rotaia/veicoli di servizio di piazza, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, qualora si tratti di spazi non delimitati;
b) negli spazi riservati alla fermata e sosta di veicoli per persone invalide, in corrispondenza degli scivoli e raccordi con la carreggiata utilizzati dalle stesse;
c) nelle corsie riservate ai mezzi pubblici o per la fermata/sosta dei veicoli elettrici in ricarica.
SCENARI AGGIUNTIVI LEGATI ALLA SOSTA (2)
Ulteriori disposizioni contenute nel secondo comma dell’Art. 158 riguardano:
- aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico/scarico di cose, nelle ore stabilite;
- banchine;
- aree pedonali urbane;
- ZTL per i mezzi non autorizzati;
- spazi asserviti a impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica;
- distributori di carburante sulla sede stradale (il divieto si collega alle ore di esercizio, occorre calcolare sino a 5 metri prima e dopo le macchine di erogazione);
- cassonetti dei rifiuti (non vi si può parcheggiare davanti).
Nei centri abitati i rimorchi non possono essere lasciati lasciati in sosta qualora staccati dal veicolo trainante.
Il conducente che si allontani dal mezzo in sosta deve premurarsi di “adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso“.
CHE COSA RISCHIANO I TRASGRESSORI
Chiunque non ottempera al dettato dell’Art. 158 del Codice della Strada, incorre in una sanzione amministrativa. In caso di violazione dell’intero prima comma e delle medesime condizioni del secondo comma che fanno scattare la disciplina della “patente a punti”, l’importo è compreso tra 78 euro e 311 euro (per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote, la multa va da 38 euro a 155 euro).
Per quanto attiene al resto del documento, si parla di una forbice 38-155 euro, ridotta a 23-92 euro per i ciclomotori e i veicoli a due ruote.
Le sanzioni sono applicate “per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione“.
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