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Dash Cam sull’auto aziendale: dovresti installarla?

Dash Cam sull’auto aziendale: dovresti installarla?
Non mettere a terra un sistema di sicurezza proattivo della propria flotta è un rischio troppo grande: gli incidenti sono all'ordine del giorno e bisogna tutelare i driver. Ecco vantaggi e svantaggi dell'installazione di una Dash Cam.

IN QUESTO ARTICOLO

Ormai note, le Dash Cam sono dispositivi elettronici, montati sul cruscotto oppure sul parabrezza dell’autoveicolo e in alcuni casi in corrispondenza del lunotto posteriore dell’auto, in grado di registrare le immagini durante la guida e le manovre di parcheggio.

Sempre più diffuse, possono essere introdotte anche in flotta, con diversi vantaggi. Oltre a fornire prova in caso di sinistro, in alcuni casi evitando o smascherando frodi assicurative, monitora anche parcheggi e sosta, aumentando la sicurezza – più in ottica di rimborso assicurativo, che non la salute di conducenti e passeggeri – alla guida.

Ovviamente, come per i dispositivi di telematica, per installare Dash Cam su una vettura aziendale l’attenzione deve essere posta su alcuni aspetti pratici e legali. Innanzitutto, il driver deve essere a conoscenza dell’installazione della Dash Cam, dando il proprio consenso informato; a questo si aggiunge che ovviamente le immagini devono essere trattate nel pieno rispetto del GDPR. Potrebbe anche essere necessario informare e concordare l’installazione con il proprio provider di noleggio.

Passiamo ora ad aspetti più pratici e generali, ovvero la legalità della Dash Cam e la sua utilità.

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Le registrazioni della Dash Cam sono legali?

Iniziamo dal nodo legalità. Sì, l’installazione di una Dash Cam ha conseguenze legate alla privacy dei soggetti ripresi, ma può essere installata a norma di legge.

Il Regolamento UE 2016/679 delinea un quadro chiaro:

  1. è fatto divieto di divulgare a terzi le immagini registrate, a meno che non vengano oscurati i volti, le targhe e gli elementi distintivi di cose e persone;
  2. è consentito l’uso esclusivamente “privato”, in favore di persone fisiche;
  3. le immagini devono essere conservate in modo che terzi non possano accedervi, anche in maniera illecita;
  4. il campo visivo delle immagini non può estendersi oltre il limite legato alla finalità per la quale le immagini vengono effettivamente acquisite.

A questo aggiungiamo che l’installazione della Dash Cam non deve limitare la visuale della strada, come prescritto nell’Art. 169, commi 1 e 10, del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992: “Il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida e non deve avere la visibilità impedita da cose o persone (sanzione amministrativa € 68,25 e sanzione accessoria della decurtazione di 1 punto patente)“.

La Dash Cam è utile per l’assicurazione?

Come detto, la Dash Cam non tutela la sicurezza dei driver, ma dimostra la loro “innocenza” (o meno, ovviamente) in caso di sinistro. La telecamera sul cruscotto è infatti una prova utile nella pratica di risarcimento del danno, grazie al quale la compagnia assicurativa ha elementi probatori e chiariscono la reale dinamica dell’incidente.

Attenzione però: secondo l’Art. 2712 del Codice CivileLe riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime“.

Ovvero: le immagini della Dash Cam sono utilizzabili in giudizio solo nei casi in cui la controparte non le contesti, rendendole inutilizzabili.

Invero, la Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni avuto modo di chiarire che “il disconoscimento, che fa perdere alle registrazioni la qualità di prova, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. civ., n. 18507/2016) e che “il disconoscimento che fa perdere ad esse la qualità di prova (…) deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”. Viene, comunque, lasciato un ampio potere al giudice, ritenendo che lo stesso “possa accertare la conformità [del contenuto delle immagini] all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.” (Cass. Civ. n. 3122/2015).

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