La responsabilità per infrazioni e sinistri con l’auto aziendale ricade sul conducente per le violazioni del Codice della Strada e le condotte personali, mentre l’azienda risponde in solido come proprietaria del veicolo per i danni provocati a terzi.
COSA DICE LA LEGGE
Questo principio è stabilito dal terzo comma dell’articolo 2054 del Codice Civile italiano, che tutela chi subisce un incidente stradale permettendogli di rifarsi sul soggetto economicamente più solido (in questo caso, il datore di lavoro proprietario del mezzo):
“Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”
Leggi Anche: Incidenti stradali, quanto costano alle flotte
Successivamente, l’azienda o il noleggiatore potrebbero esercitare il diritto di rivalsa sul driver aziendale (o sull’azienda, nel caso del noleggiatore). Tuttavia, nei rapporti di lavoro, l’azienda può farlo solo se il dipendente ha causato l’incidente con dolo (volontariamente) o per colpa grave (ad esempio guidando in stato di ebbrezza, o utilizzando il mezzo fuori dall’orario di lavoro senza autorizzazione). Se si è trattato di una semplice distrazione, il costo resta a carico dell’azienda e rientra nel normale “rischio d’impresa”.
Chi paga per le infrazioni
La responsabilità della violazione amministrativa resta in capo al conducente. Tradotto: le multe le paga il driver. Nel caso di un’auto a uso promiscuo non ha alcuna importanza se l’infrazione sia avvenuta lunedì mattina durante l’orario di lavoro o la domenica durante una gita di famiglia: chi commette materialmente l’infrazione (ad esempio superando i limiti di velocità o passando col rosso) deve risponderne sia a livello economico, sia a livello di punti decurtati dalla patente.
Leggi Anche: Flotte aziendali, come gestire le multe
Unica eccezione (ma sono casi rari): se l’infrazione riguarda lo stato del veicolo di cui il dipendente può non avere responsabilità: ad esempio un’assicurazione non rinnovata o un guasto strutturale preesistente.
La responsabilità penale è personale
Come stabilisce l’articolo 27 della Costituzione, “La responsabilità penale è personale”. Questo significa che l’azienda (o i suoi dirigenti) non risponde penalmente per i reati commessi dal dipendente alla guida, come l’omicidio stradale, le lesioni personali stradali gravi o la guida in stato di ebbrezza superiore a 0,8 g/l.
Le responsabilità dell’azienda
L’azienda può comunque subire conseguenze economiche derivanti dal reato del dipendente: se il reato del conducente causa lesioni o morte a qualcuno, l’azienda (in solido con la sua assicurazione) sarà comunque tenuta a risarcire economicamente i danni civili causati alle vittime ai sensi del già citato articolo 2054 e dell’articolo 2049 del Codice Civile:
“I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”
Il linguaggio è antiquato, ma questa norma si traduce in termini moderni come la responsabilità oggettiva del datore di lavoro per i danni causati dal dipendente.
Se il reato stradale è stato causato da una violazione aziendale delle norme sulla sicurezza sul lavoro (ad esempio: forzatura dei tempi di guida o mancata manutenzione dei veicoli), anche la società può essere sanzionata in via amministrativa ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che introduce nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle società e degli enti per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da amministratori, dirigenti o dipendenti.
Una storica sentenza della Corte di Cassazione
I giudici e la Corte di Cassazione hanno stabilito che se un incidente stradale mortale causato dal dipendente è la conseguenza diretta delle condizioni di lavoro imposte dall’azienda, il datore di lavoro ne risponde penalmente in prima persona.
Il caso più celebre in Italia è stato sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21810/2010. Un autista dipendente di un’azienda di trasporti si addormentò alla guida del camion a causa della stanchezza, invadendo la corsia opposta e provocando un incidente stradale mortale.
I giudici della Suprema Corte hanno condannato penalmente il titolare dell’azienda per omicidio colposo. Il datore di lavoro non rispettava i tempi di riposo previsti dalla legge, non aveva previsto un secondo conducente per i lunghi tragitti e pretendeva consegne in tempi incompatibili con i limiti di velocità: l’inchiesta dimostrò l’esistenza di un nesso di causa tra l’incidente e le scelte aziendali.
***
CONTINUA A LEGGERE SU FLEETMAGAZINE.COM
Per rimanere sempre aggiornato seguici sul canale Telegram ufficiale e Google News.
Iscriviti alla nostra Newsletter per non perderti le ultime novità di Fleet Magazine.
