Il nuovo articolo 187 del Codice della Strada, riguardante la guida sotto effetto di stupefacenti, è incostituzionale? Sono sempre di più i PM e i giudici che si esprimono contro la riforma voluta da Matteo Salvini e introdotta a fine 2024 che riguarda in modo specifico la guido sotto effetto di stupefacenti.
I dubbi furono sollevati per la prima volta caso di una donna che, a poche ore dall’entrata in vigore della nuova norma, il 24 dicembre 2024, dopo aver causato un incidente al volante, è stata giudicata positiva ai test antidroga. La donna, però, aveva dichiarato di utilizzare, sotto prescrizione medica, farmaci ansiolitici, delorazepam e codeina (farmaco oppiaceo) per il trattamento di una patologia: il PM chiede l’applicazione della nuova norma che, lo ricordiamo, non richiede più la verifica dello stato di alterazione ma si limita alla positività ai test e il Giudice per le indagini preliminari avanzò così i primi dubbi sulla validità della norma e sulla sua costituzionalità.
Anche perché, nel caso in esame, la donna era oltretutto sì risultata positiva al test della saliva per gli oppiacei, ma negativa a quello effettuato successivamente sul sangue.
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L’alterazione psicofisica è fondamentale
Secondo i critici alla norma (e lo ricordiamo, parliamo di Giudici e Pubblici ministeri) il problema risiede nel fatto che, in assenza di uno stato di stato di alterazione psico-fisica, le nuove regole potrebbero essere sproporzionate, perché non ci sarebbe alcuna tutela della sicurezza stradale e degli utenti, della strada: rischia di essere punito anche chi non rappresenta nessun pericolo per gli altri alla guida.
Non si può punire, spiega il Gip, qualcuno solo per l’assunzione di sostanze che rendono positivi al test, come vorrebbe il nuovo articolo 187, ma è richiesta un’incidenza concreta tra assunzione e capacità di guida.
Alcol o stupefacenti, due mondi a parte
La richiesta del Giudice all’esame di costituzionalità riguarda anche la disparità di trattamento delle sostanze e dell’alcol contenuti negli articoli 186 e 187: se nel secondo non sono presenti soglie, il primo scatta oltre quota 0,5 per il ritiro e 0,8 grammi di alcol per litro di sangue per la denuncia e le conseguenze penali. C’è, quindi, diseguaglianza.
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Articolo 187 del Cds contrario al Codice penale?
Infine, conclude in Gip, il Codice penale agli articoli 589-bis e 590-bis sanziona l’omicidio e le lesioni stradali: per farlo però richiede la prova dello stato di alterazione da droghe o alcol (in accordo con il vecchio art. 187 del Cds).
La positività alle droghe, quindi, senza la prova dell’alterazione non basta.
Mettersi al volante “dopo” aver assunto droghe, ma quanto “dopo”?
Nel suo ricorso alla Corte costituzionale, un giudice per le indagini preliminari di Macerata ha fatto notare che nella nuova norma viene utilizzata la formula “dopo aver assunto sostanze stupefacenti”, ma questo dopo non ha chiare indicazioni temporali. Non è infatti specificata una durata o una reale prossimità. Possono passare ore? Giorni? Settimane? Anni?
La circolare emanata a qualche mese dall’entrata in vigore della nuova norma chiarisce, teoricamente, che è necessaria prossimità, ma per i giudici questo non basta (oltretutto questa circolare contiene linee guida per gli accertamenti di polizia, ma la legge resta quella del “dopo”).
Peggio guidare dopo aver assunto sostanze che senza patente
Inoltre, fa notare il Gip, c’è una grave disparità di trattamento tra violazioni gravi, ad esempio chi guida senza patente viene punti solo una sanzione amministrativa, una multa, nel caso di violazione dell’articolo 187 del Cds di cui parliamo ora, una condanna penale.
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