Come funziona il ritiro della patente? Vi spieghiamo l’articolo 223 del Codice della Strada

L'articolo 223 del Codice della Strada è relativo al ritiro della patente per i reati che prevedono questa pena e contiene le indicazioni per agenti e prefetti sia nei confronti di patenti italiane sia nei confronti di patenti straniere.
In questo articolo
L’articolo 223 del Codice della Strada è quello relativo al ritiro della patente nei reati per cui tale provvedimento è previsto.
Si tratta di un articolo relativamente breve del Codice, che tocca tutti i punti: sia che si debba ritirare una patente italiana, sia licenze rilasciate da uno Stato estero, e tutte le operazioni burocratiche che devono essere sostenute dalla prefettura.
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ARTICOLO 223 DEL CDS: IL RITIRO È IMMEDIATO
Fin dall’articolo 1 del Codice della Strada emerge che, nell’ipotesi di un reato per cui è prevista la sospensione o la revoca della patente, l’agente accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la deve trasmettere insieme al rapporto alla prefettura territoriale del luogo entro dieci giorni.
La sospensione definitiva è invece disposta dal prefetto, che può annullare temporaneamente la validità della licenza fino a un massimo di due anni.
Ricordiamo che con l’ultima riforma del Cds (Legge 25 novembre 2024 n. 177) sono state introdotte novità proprio riguardo al ritiro “breve” della patente, previsto dall’articolo 218-bis: approfondiremo questi casi nel capitolo finale di questo articolo.
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Una volta che il prefetto avrà ricevuto gli atti, disporrà, se motivata, la sospensione provvisoria della patente di guida fino ad un massimo di tre o cinque anni, in accordo con la gravità dell’infrazione.
In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni.
OPPORTI AL RITIRO DELLA PATENTE, COME FARE
Ovviamente, è possibile opporsi al provvedimento di sospensione della patente, ai sensi dell’articolo 205, presentando ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni da quando è stato contestato o notificato l’illecito.
SE LA PATENTE È STRANIERA?
L’articolo 223 del Codice della Strada dedica un paragrafo anche alla revoca di patenti estero. In questo caso, il prefetto deve emettere, nei 15 giorni successivi alla ricevuta degli atti, un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio italiano.
COS’È, COME FUNZIONA E IN QUALI CASI É PREVISTA LA SOSPENSIONE BREVE DELLA PATENTE
Il nuovo art. 218-ter prevede per i conducenti con meno di 20 punti sulla patente, oltre alla decurtazione ulteriori dei punti e il pagamento della sanzione pecuniaria, anche la sospensione breve della patente, con due “scaglioni di gravità”:
- 7 giorni, nei casi in cui al momento dell’accertamento risulti che il conducente abbia sulla patente almeno 10 punti residui;
- 15 giorni, nei casi in cui al momento dell’accertamento risulti che il conducente abbia sulla patente meno di 10 punti residui.
Oltre alle infrazioni più gravi (come guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti), quindi, la patente può essere sospesa fino a 15 giorni anche nei seguenti casi:
- mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso (articolo 6, comma 4, lettera b));
- circolazione contromano (articolo 143, comma 11);
- mancata precedenza (articolo 145, comma 10);
- mancato rispetto delle segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico (articolo 146, comma 3);
- violazione delle regole di attraversamento dei passaggi a livello (articolo 147, comma 5);
- sorpasso a destra ove non consentito (articolo 148, commi 9-bis e 15);
- mancato rispetto della distanza di sicurezza (articolo 149, comma 5);
- “manovre pericolose” e inversioni di marcia ove non consentito (articolo 154, comma 7 e articolo 154, comma 8, in violazione dei commi 1 e 3);
- mancato uso o uso irregolare del casco protettivo (articolo 171, comma 2);
- mancato uso delle cinture di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per bambini o del dispositivo di allarme anti-abbandono (articolo 172, commi 10 e 11);
- uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili et similia;
- mancato rispetto dei periodi di guida prestabiliti per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose (articolo 174, comma 6 e articolo 174, comma 7, terzo periodo e articolo 174, comma 11);
- retromarcia effettuata sulle autostrade e strade extraurbane principali (articolo 176, comma 1, lettera b); manovre errate durante l’immissione (articolo 176, comma 2, lettera a);
- fermata o sosta, fuori dei casi di emergenza (articolo 176, comma 5); mancata accensione, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, delle luci di posizione (articolo 176, comma 7); mancato rispetto dell’obbligo di collocare il triangolo (articolo 176, comma 8);
- mancata precedenza ai pedoni (articolo 191, comma 4).
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