Tra il 7 e il 17 settembre gli scolari di tutta Italia torneranno sui banchi. Tra il 7 e il 17 settembre i genitori di tutta Italia dovranno riorganizzarsi per assicurarsi che i propri figli arrivino a scuola in orario, in sicurezza e, magari, senza incorrere in una multa nel tragitto da casa a scuola. In vista del tanto atteso back to school, è utile un ripasso di tutte le regole del Codice della Strada sull’argomento.
LE REGOLE PER IL RITORNO A SCUOLA IN AUTO
Serve il seggiolino, e che sia quello giusto
Così come indicato dall’articolo 172 del Codice della Strada, solo i bambini di età superiore ai 3 anni e più alti di 1,50 metri possono occupare il sedile anteriore. Tutti gli altri devono obbligatoriamente essere assicurati al sedile tramite un sistema adeguato al loro peso e di tipo omologato. Il classico seggiolino, insomma, meglio se posizionato sui divanetti posteriori. In ogni caso, non è mai possibile posizionare il dispositivo rivolto all’indietro sul sedile passeggero protetto da airbag frontale, a meno che questo non sia stato preventivamente disattivato e il peso del bambino sia inferiore ai 9 kg.
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Le regole per la sosta e la discesa di fronte scuola
Il comma 2, lettera c, dell’articolo 158 del Codice della Strada vieta espressamente la sosta in secondo fila per le autovetture. Anche se per pochi secondi, anche quando si è di fretta e il traffico è tanto. Se poi l’auto è posizionata in modo tale da bloccare la visibilità delle strisce pedonali o il normale flusso del traffico, scatta anche l’aggravante per intralcio e pericolo.
In questi casi la multa va dai 41 ai 168 euro. E se l’auto crea un blocco totale della circolazione o un grave pericolo, le forze dell’ordine possono disporre la rimozione forzata del veicolo, addebitando le spese di rimorchio e custodia al trasgressore.
Per una questione di sicurezza, i ragazzi devono sempre essere fatti scendere dal lato del marciapiede, prestando la dovuta attenzione all’eventuale arrivo di biciclette o monopattini. L’articolo 157 del Cds, al comma 7 vieta tassativamente di aprire le portiere o scendere dal veicolo senza essersi prima assicurati di non causare alcun intralcio o pericolo. Violare questa norma può comportare una multa dai 42 ai 173 euro.
Infine, mentre si attende l’uscita dei piccoli da scuola, il motore deve essere spento – non può essere mantenuto accesso neppure per far funzionare l’aria condizionata o l’impianto di riscaldamento. Si tratta di una pratica dannosa per l’ambiente che la Polizia Locale punisce con un multe che vanno da un minimo di 223 a un massimo di 444 euro.
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Qualche consiglio generale
Può sembrare scontato ma è sempre bene ricordare che tutti i passeggeri devono sempre mantenere allacciate le cinture di sicurezza. Considerate le roventi temperature delle ultime settimane, è utile anche rinfrescare l’abitacolo prima della salita a bordo dei bambini, specie quelli più piccoli.
Infine, è utile, quando possibile, partire con un leggero anticipo. Il tragitto verso la scuola diventa così meno stressante e si può trovare il tempo di sostare nel modo più corretto e sicuro di fronte all’istituto.
LE REGOLE PER CHI VIAGGIA IN MOTO
I viaggi su due ruote sono regolamentati dall’articolo 170 del Codice della Strada. La regola è che, senza alcuna deroga, è vietato traportare su qualsiasi ciclomotore o motociclo bambini di età inferiore ai 5 anni.
Al di sopra dei 5 anni il bambino può salire in sella solo se la sua corporatura gli permette di stare seduto in modo stabile e di poggiare i piedi sulle pedanine. Naturalmente, il casco è sempre obbligatorio, omologato, della misura corretta e correttamente allacciato.
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