In Italia la normativa scoraggia l’uso di targhe estere, anche per limitare l’esterovestizione.
Cos’è l’esterovestizione
L’esterovestizione è la re-immatricolazione all’estero di un veicolo già immatricolato in Italia.
Perché farlo? Per aggirare le normative italiane sulla proprietà e circolazione dei veicoli, come bollo, assicurazione, revisione. L’auto con targa estera non è censita dal fisco, quindi risulta invisibile ai controlli patrimoniali gestiti per stanare gli evasori fiscali. Questo crea disparità tra gli automobilisti e un rischio per la sicurezza stradale.
Cosa dice il Codice della Strada
Attualmente il tema è regolamentato dall’articolo 93-bis del Codice della Strada. Ecco cosa stabilisce:
- i residenti in Italia (italiani o stranieri) hanno 3 mesi di tempo per immatricolare in Italia il loro veicolo immatricolato all’estero.
- Se il conducente è residente all’estero (italiano o straniero) può utilizzare liberamente il mezzo per un periodo massimo di un anno continuativo.
Violare i limiti temporali per la circolazione in Italia con veicoli immatricolati all’estero comporta una sanzione d’importo variabile da 400 a 1.600 euro, nonché il ritiro del documento di circolazione.
Se dopo 30 giorni il proprietario non mette in regola il veicolo, o non lo conduce al di fuori dei confini nazionali scatta la confisca.
Regole diverse, sancite dall’articolo 134 del Codice della Strada, valgono per i cittadini italiani residenti in Paesi extra europei che vogliono importare temporaneamente l’auto in Italia, i quali devono dotarsi di carta di circolazione apposita per veicoli con targa straniera
L’obbligo di iscrizione al REVE
I residenti in Italia che dispongono per un periodo superiore a 30 giorni, anche non continuativi nell’anno solare, di veicoli intestati a persone fisiche o giuridiche con residenza/sede in uno Stato estero, sono obbligati a iscrivere il veicolo al Pubblico Registro dei Veicoli Esteri (Reve).
La mancata iscrizione al Reve comporta una sanzione dai 712 ai 3.558 euro e il ritiro del documento di circolazione fino ad avvenuta regolarizzazione. Violare il fermo amministrativo del veicolo comporta una multa da 1.984 euro a 7.937 euro.
Cos’è il REVE
Il Reve è un apposito elenco presente nel sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dove vengono registrati i veicoli immatricolati all’estero ai quali non si applica l’obbligo di richiedere le targhe italiane.
La pratica per iscriversi al REVE deve essere effettuata presso uno sportello PRA. L’iscrizione al Reve costa 59 euro, di cui 27 euro per emolumenti Aci e 32 euro di imposta di bollo.
Non serve per l’auto aziendale
Attenzione: non hanno l’obbligo di registrazione nel REVE, anche se utilizzati per più di 30 giorni, i veicoli immatricolati all’estero, condotti sul territorio italiano, dal lavoratore dipendente residente in Italia, solo ed esclusivamente per l’espletamento della propria attività lavorativa.
In questo caso il conducente dovrà tenere a bordo, per eventuali controlli su strada, la documentazione attestante l’utilizzo del mezzo dell’impresa in qualità di dipendente.
Le regole per leasing e noleggio
Sempre l’articolo 93-bis del CdS dice che:
“A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l’intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo”
Cosa vuol dire? Che le auto a noleggio, in leasing o in comodato d’uso devono avere un documento che riporta gli estremi, anche temporali, del contratto di locazione.
L’assenza dei documenti che riportano condizioni e gli estremi temporali del contratto di locazione comporta una multa da 250 a 1.000 euro e il fermo amministrativo del veicolo.
Vale anche in questo caso l’obbligo di iscrizione al REVE.
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