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Cosa dice l’Art. 173 del Codice della Strada?

Vediamo nel dettaglio quali sono le disposizioni di legge riguardo l'uso del cellulare, o dispositivi simili, alla guida.

IN QUESTO ARTICOLO

L’articolo 173 del Codice della Strada è suddiviso in due parti: al comma 1 si parla dell’obbligo di lenti, mentre il comma 2 è relativo al divieto di fare uso durante la marcia di smartphone e simili.

Al comma 3 e 3-bis sono enunciate le sanzioni amministrative previste per chi vìola la norma (recentemente inasprite dal nuovo Codice della Strada).

Vediamo nel dettaglio quali sono le disposizioni di legge.

Leggi Anche: Tutto quello che devi sapere sull’uso del cellulare alla guida (e cosa rischi).

Il testo completo dell’Art. 173 del Codice della Strada

1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida.

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 332.

3–bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi.

Qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

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