Cosa dice l’Art. 201 del Codice della Strada?
L'Art. 201 del Codice della Strada indica i tempi di notifica delle multe, chi e come deve pagarle e quando cadono in prescrizione. Ecco cosa c'è da sapere.
In questo articolo
L’Art. 201 del Codice della Strada tratta di “notificazione delle violazioni“. Regola, quindi, le tempistiche e il termine di notifica e prescrizione delle multe.
È inserito nel Titolo VI (“Degli illeciti previsti dal presente Codice e delle relative sanzioni”) e apre la Sezione I del Capo I che concerne le violazioni punite con un provvedimento amministrativo.
Più nel dettaglio, si parla di multe stradali, tema quanto mai di interesse pubblico per la recente la misura introdotta grazie a un Decreto del Ministero dell’Interno che prevede l’invio di tutta la documentazione via PEC.
ARTICOLO 201 DEL CODICE DELLA STRADA
In questo approfondimento, quindi, cercheremo di capire cosa dice l’articolo 201 del codice della strada in materia di notifica delle contravvenzioni, prescrizione delle multe e quando è possibile contestare una multa. In particolare, parleremo di:
- Tempi di notifica di una multa
- Quando non serve la contestazione immediata
- Principio di Solidarietà
- Come si comunica una multa
- Prescrizione multe stradali
I TEMPI DI NOTIFICA DI UNA MULTA
Qualora una multa legata ad una contravvenzione del Codice della Strada non possa essere notificata immediatamente al soggetto in capo al quale viene posta l’infrazione, la notifica del verbale deve avvenire entro 90 giorni dalla data dell’accertamento.
Il documento dovrà riportare due elementi:
- Estremi precisi e dettagliati della violazione;
- Motivazione che ha reso impossibile contestare sul momento l’infrazione compiuta
In caso di soggetto residente all’estero, il termine temporale di cui sopra sale a 360 giorni rispetto all’accertamento.
Sono invece 100 i giorni massimi a disposizione, dal momento in cui il trasgressore è stata sanzionato sul posto, per raggiungere uno o più dei co-obbligati secondo il “principio di solidarietà” (che vedremo in seguito).
QUANDO NON SERVE LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA
L’Art. 201 indica alcuni casi in cui all’agente in servizio non è richiesto di intimare l’ALT al veicolo trovato a violare il Codice della Strada. Si danno le seguenti condizioni specifiche:
- mezzo in eccesso di velocità, impossibile da raggiungere;
- mancato rispetto del semaforo rosso;
- sorpasso vietato dalle strisce orizzontali sull’asfalto;
- accertamento della trasgressione mediante tutor o autovelox;
- accertamento di invasione delle corsie riservate e delle aree pedonali;
- accesso, senza permesso, nelle Zone a Traffico Limitato, così come nei centri storici.
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Viene altresì richiamato il caso di contestazione elevata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
La raccomandazione è che i dispositivi tecnici utilizzati (ad esempio quelli relativi al controllo della velocità) siano omologati secondo le prescrizioni ministeriali e che la loro presenza sia nota agli automobilisti.
IL RICHIAMO AL “PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ”
Il secondo comma dell’Art. 201 indica il Principio di solidarietà, ossia che “qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto“. L’indirizzo può essere richiesto anche all’Anagrafe tributaria.
Stante la disposizione di cui sopra, chi è chiamato allora a pagare la multa in questione? Ci risponde lo stesso comma n. 2, parlando dei soggetti accomunati dal già più volte richiamato “principio di solidarietà”, che vincola il proprietario di un veicolo, l‘usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, a coprire l’importo richiesto qualora non dimostri che il ricorso al mezzo da cui è scaturito l’illecito non sia avvenuto contro la sua volontà.
COME SI COMUNICA UNA MULTA
Siamo così giunti al punto dove è andato a innestarsi il decreto ministeriale 18/12/2017, richiamato in avvio di servizio, che ha introdotto la notificazione delle multe stradali via PEC.
In precedenza la disciplina specifica investiva del ruolo i soggetti di cui all’Art. 12 del Codice della Strada, i messi comunali e i funzionari amministrativi. Questi si incaricavano di avviare la spedizione della documentazione a mezzo posta, facendo riferimento all’indirizzo di residenza/domicilio/sede del trasgressore così come riportato sulla carta di circolazione, nel P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), o custodito nell’archivio nazionale dei veicoli del Dipartimento per i Trasporti Terrestri.
Le spese di accertamento e di notificazione sono sommate alla sanzione contestata. Qualora il destinatario dell’atto sia assente o ne rifiuti il recapito, è tenuto comunque a essere informato, tramite Raccomandata A/R, del suo deposito presso l’ufficio postale.
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PRESCRIZIONE MULTE STRADALI
Un punto molto importante, solo accennato all’interno dell’Art. 201, riguarda l’istituto della prescrizione delle multe stradali, che consente al trasgressore di non pagare la sanzione amministrativa pecuniaria comminatagli quando la notificazione sia avvenuta oltre i termini temporali indicati in avvio di norma.
Si provvede inoltre a interrompere la procedura legata alla multa nel caso in cui il veicolo risulti intestato a soggetto pubblico istituzionale individuato con decreto del Ministro dell’Interno, colto in una delle seguenti situazioni:
- divieto di fermata/sosta;
- divieto di accesso/transito nelle aree ZTL;
- circolazione in zone interdette al traffico veicolare;
- accesso in un’area pedonale
Prima che venga notificata la multa, il soggetto intestatario del mezzo riceve comunicazione dell’inizio del procedimento, in modo da poter avviare un’indagine interna e scoprire se chi si trovava al volante stesse rispettando o meno le condizioni indicate nell’art. 4 della Legge 24/11/1981 n. 689:
- adempimento di un dovere;
- esercizio di una facoltà legittima;
- stato di necessità/legittima difesa
Nel momento in cui sia stata accertata l’esclusione di responsabilità, il comando o l’ufficio procedente comunicano al Prefetto l’ordine di archiviazione del procedimento ai sensi dell’Art. 203 del Codice della Strada.
In caso contrario, l’iter viene avviato, tenendo però presente che i termini per la notifica rimangono sospesi dall’interruzione della procedura sino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo.
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