Cosa dice l’Art. 148 del Codice della Strada?
In questo articolo
Un’azione che copiamo ogni giorno in auto, ma che sfortunatamente non tutti hanno messo a punto. Ecco perché è bene ricordare che cosa dice l’Art. 148 del Codice della Strada, che riguarda il “sorpasso“, e ricade sotto il Titolo V (“Norme di comportamento”), anche dopo aver lasciato la scuola guida.
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È anche bene conoscere il Decreto-legge 121/2002, che consente agli organi di polizia stradale di utilizzare dispositivi o mezzi tecnici di controllo (ovvero le telecamere) sulle autostrade, sulle extraurbane principali, o anche su singoli tratti, qualora opportunamente autorizzati.
Il documento prosegue richiedendo che “la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei dati costituenti illecito amministrativo“.
COSA DICE L’ART. 148 DEL CODICE DELLA STRADA
LE ACCORTEZZE DA SEGUIRE IN FASE DI SORPASSO
Sia che si tratti di contestazione immediata sia di inosservanza collegata al materiale raccolto dalle forze preposte mediante strumentazione tecnica conforme alle normative vigenti, per “evitare guai” gli automobilisti devono attenersi ad alcune disposizioni ben precise.
Quando preparano un sorpasso i driver devono: a) sincerarsi del grado di visibilità e del fatto di non porsi come pericolo/intralcio alla circolazione – b) che non vi sia nella stessa corsia di marcia, o in quella immediatamente a sinistra, chi abbia segnalato manovra analoga o l’abbia iniziativa – c) che la strada sia libera per uno spazio sufficiente a terminare il sorpasso (l’infrazione costa in questo caso tre punti sulla patente).
La manovra deve inoltre essere compiuta nel più breve lasso di tempo possibile da quando si è inserita la “freccia”, avendo cura di mantenere il veicolo a una distanza laterale di sicurezza rispetto a quello che si sta sfilando e di riportare quindi quanto prima il mezzo sulla destra. Se non lo si fa, si perdono in questo caso cinque punti sulla patente.
CHI È CHIAMATO A FACILITARE LA MANOVRA
Chi viene sorpassato deve “agevolare la manovra e non accelerare“. Qualora la strada sia a unico senso senso di marcia, “lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata” (comma 4 Art. 148 CdS).
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Vi sono però casi in cui il “profilo o lo stato della carreggiata“, tenuto anche conto della “densità di circolazione in senso contrario“, rendono pericoloso sopravanzare un veicolo “lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità“.
Avete mai incrociato un trattore, ad esempio? In questa situazione, il mezzo che fa da “tappo” – in città anche i veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto persone – sono tenuti, se necessario, a “mettersi da parte appena possibile“.
Il sorpasso in sequenza su carreggiare ad almeno due corsie per ogni senso di marcia è permesso qualora “la manovra non sia di intralcio ai veicoli più rapidi che sopraggiungono da tergo” (disposto comma 6).
QUANDO È POSSIBILE “INFILARSI” SULLA DESTRA
Se la norma generale prescrive che il sorpasso deve essere effettuato sfilando sulla sinistra il mezzo che ci precede, vi sono alcune situazioni che richiedono invece espressamente un ribaltamento di fronte.
Si dà quando il veicolo davanti a noi abbia segnalato di volersi spostare sulla sinistra e abbia iniziato a farlo; e qualora il mezzo in questione sia un tram che non usi una sede stradale riservata su via a doppio senso di circolazione (vanno bene invece entrambi i lati se la strada è a senso unico).
L’inosservanza di questo secondo aspetto fa perdere due punti sulla patente. Il sorpasso a destra dei tram è vietato in caso di tram/filobus fermi in mezzo alla carreggiata per la sosta qualora non esista un salvagente (ad esempio, un marciapiede).
DOVE NON È PROPRIO POSSIBILE SORPASSARE
L’Art. 148 del Codice della Strada indica che la manovra non è consentita in questi casi:
- in prossimità/corrispondenza di curve, dossi e intersezioni;
- in condizioni di visibilità scarsa;
- il veicolo che vogliamo sorpassare ne stia sorpassando un altro a sua volta;
- il mezzo da superare sia fermo o in lento movimento, ai passaggi a livello, ai semafori, bloccato nel traffico, quando la manovra preveda l’invasione del senso opposto di marcia.
L’apposita segnaletica orizzontale (striscia tratteggiata) sulle strade a due carreggiate separate/a carreggiata a senso unico/con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia abilita la manovra.
In tema di intersezioni, il divieto non si applica quando il mezzo da sopravanzare abbia segnalato di voler svoltare a sinistra e lo stia facendo; si stia percorrendo una strada a precedenza; il veicolo che precede non sia a motore, ma la larghezza della carreggiata non imponga di invadere il lato destinato al senso opposto di marcia; la circolazione sia regolata da semafori o agenti.
La manovra di cui stiamo trattando è inoltre vietata in prossimità/corrispondenza di passaggi a livello senza barriere (il distinguo è la presenza o meno di semafori); qualora il veicolo si sia fermato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraverso pedonale; si guidi un mezzo di massa a pieno carico superiore a 3,5 t; vi sia apposita segnaletica verticale.
LA MULTA PER UN SORPASSO “AZZARDATO”
Oltre a quanto già indicato, il sorpasso a destra o in una delle situazioni che richiedono sotto la disciplina della patente a punti, comporta una sanzione amministrativa di importo compreso tra 80 euro e 308 euro (che vale anche per chi dovesse intralciare la circolazione).
Dalla reiterazione per almeno due volte nell’arco di due anni dell’inosservanza dei principi base di cui al comma 3 dell’Art. 148 deriva la sospensione della patente da uno a tre mesi.
L’infrazione dei commi dal 9 al 13 (relativi ai contesti in cui il sorpasso è espressamente vietato) fa scattare una multa da 162 euro a 646 euro, che salgono a 318 euro come minimo per un massimo di 1.272 euro per i veicoli destinati al trasporto industriale, con provvedimento aggiuntivo della sospensione della patente da uno a tre mesi (sei mesi nel secondo caso).
Per i conducenti con documento abilitante alla guida conseguito da meno di tre anni, il periodo di sospensione dello stesso parte da tre mesi. Dieci i punti persi.
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