Cosa dice l’Art. 174 del Codice della Strada?
Quali sanzioni rischio, e faccio rischiare, all'azienda, se non rispetto orario di servizio e soste? Ecco che cosa dice l'Art. 174 del Codice della Strada.
In questo articolo
- COSA DICE L'ART. 174 DEL CODICE DELLA STRADA
- DOCUMENTI E REGISTRI A BORDO
- COME VENGONO ACCERTATE LE VIOLAZIONI ALL'ART. 174 DEL CODICE DELLA STRADA
- COSA SI RISCHIA: L'ART. 174 DEL CODICE DELLA STRADA
- LE SANZIONI
- Sanzioni per il superamento dei limiti giornalieri
- Sanzioni per il superamento dei limiti settimanali
- I documenti a bordo
- PERIODI DI SOSTA OBBLIGATI E RITIRO DEI DOCUMENTI
- VIOLAZIONI ALL'ART. 174 DEL CODICE DELLA STRADA FUORI DALL'ITALIA
- I RISCHI PER L'AZIENDA
L’Art. 174 del Codice della Strada regola la “durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose”, legata alla disciplina della “patente a punti” e alle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
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COSA DICE L’ART. 174 DEL CODICE DELLA STRADA
DOCUMENTI E REGISTRI A BORDO
Ai fini dei controlli degli organi di polizia stradale, ai sensi dell’articolo 12 del presente codice, devono poter essere esibiti (e quindi tenuti a bordo):
- i registri di servizio,
- gli estratti del registro,
- le copie dell’orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006.
I registri di servizio, conservati dall’impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.
COME VENGONO ACCERTATE LE VIOLAZIONI ALL’ART. 174 DEL CODICE DELLA STRADA
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonche’ attraverso i documenti di cui al comma 2.
COSA SI RISCHIA: L’ART. 174 DEL CODICE DELLA STRADA
LE SANZIONI
Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 165. Per l’infrazione delle disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero, la sanzione applicata va da € 218 a € 868.
Attenzione, le multe variano in base alla percentuale di tempo “extra” trascorso alla guida, o di mancato riposo, secondo il seguente schema:
Sanzioni per il superamento dei limiti giornalieri
- Quando le violazioni hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero di guida la multa è da € 325 a € 1.301. La sanzione aumenta da € 379 a € 1.519 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.
- Quando le violazioni hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, la sanzione amministrativa corrisponde al pagamento da € 433 a € 1.735.
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Sanzioni per il superamento dei limiti settimanali
- Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale è soggetto al pagamento di una somma da € 271 a € 1.084.
- Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale è soggetto al pagamento di una somma da € 379 a € 1.519.
- Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 408 a € 1.634.
I documenti a bordo
Il conducente sprovvisto dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 333 a € 1.331. La stessa sanzione si applica a chiunque tiene in modo incompleto o alterato l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
ATTENZIONE! Tutte le sanzioni fin qui elencate (che corrispondono ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell’Art 174 del Codice della Strada) si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento.
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PERIODI DI SOSTA OBBLIGATI E RITIRO DEI DOCUMENTI
Oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative sopra elencate, l’autista che infranga le regole è sottoposto al ritiro temporaneo dei documenti di guida. L’organo accertatore inoltre intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo.
Il comando o l’ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.919 a € 7.679, nonchè con il ritiro immediato della patente di guida.
VIOLAZIONI ALL’ART. 174 DEL CODICE DELLA STRADA FUORI DALL’ITALIA
Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell’Unione europea, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro.
I RISCHI PER L’AZIENDA
Anche l’impresa da cui dipende il lavoratore che abbia violato le prescrizioni è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
L’impresa che non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione del pagamento di una somma da € 333 a € 1.331 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce.
Nel caso di ripetute inadempienze, ovvero in caso di recidiva, l’azienda incorre nella sospensione del titolo abilitativo o dell’autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, per un periodo da uno a tre mesi, a meno che non si sia messa in regola nei tempi stabiliti.
Qualora l’impresa continui a dimostrare una costante recidività, incorre nella decadenza o nella revoca dell’abilitazione o autorizzazione al trasporto.
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