Banalmente: l’auto va restituita. Ma quando si interrompe il rapporto di lavoro (per dimissioni o licenziamento), la gestione dell’auto aziendale segue regole stabilite dalla Car Policy Aziendale e dagli accordi individuali sottoscritti dal dipendente. Regole che conviene avere bene presenti per non incorrere in “brutte” sorprese.
La riconsegna dell’auto
La riconsegna dell’auto aziendale al termine della durata del contratto di noleggio segue una procedura codificata, di cui abbiamo già scritto.
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Ma cosa succede quando si interrompe il rapporto di lavoro mentre il contratto di noleggio è ancora in corso? L’auto è di proprietà dell’azienda o della società di noleggio a lungo termine e va restituita subito alla cessazione del rapporto, salvo diversi accordi scritti (ad esempio durante il periodo di preavviso).
Insieme alle chiavi vanno riconsegnati i documenti originali del mezzo, eventuali Fuel Card e tutti gli accessori previsti (dal telecomando del garage al dispositivo Telepass). Come per la normale riconsegna dell’auto a fine noleggio, viene effettuato un verbale di ispezione congiunta per controllare eventuali danni alla carrozzeria, chilometraggio e usura.
Il ricalcolo del fringe benefit
Il fringe benefit legato all’uso promiscuo del veicolo viene tassato proporzionalmente fino all’ultimo giorno in cui il dipendente ha la reale disponibilità del mezzo.
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Se l’auto viene restituita in anticipo rispetto alla fine del mese o del periodo di paga, la quota imponibile in busta paga viene ricalcolata o azzerata per i giorni in cui il bene non è più disponibile.
Le penali per recesso anticipato dal noleggio
Se il dipendente si dimette prima della scadenza naturale del contratto, la società di noleggio può applicare una penale di estinzione anticipata. Queste penali possono essere addebitate al lavoratore se espressamente previsto da una clausola specifica nella Car Policy o nella lettera di assegnazione firmata in precedenza.
In alcuni casi, è possibile evitare la penale se l’azienda riesce a riassegnare l’auto su un altro dipendente o a trasferire l’intero contratto di noleggio a lungo termine dalla vecchia alla nuova azienda o direttamente all’ex dipendente, ferma restando l’approvazione della azienda di noleggio.
In caso di dimissioni per colpa grave del datore di lavoro (ad esempio mancato pagamento dello stipendio), l’interruzione è equiparata a un licenziamento. Di conseguenza, non possono essere imputate al dipendente penali sull’auto.
In caso di licenziamento
In caso di licenziamento, invece, il datore di lavoro non può rivalersi sul dipendente per le penali del noleggio. Il costo della chiusura anticipata del contratto resta a totale carico dell’azienda.
Se il licenziamento prevede un periodo di preavviso lavorato, il dipendente mantiene il diritto a usare l’auto fino all’ultimo giorno effettivo di lavoro.
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Se invece si tratta di un licenziamento in tronco per giusta causa o se l’azienda decide di esonerare il dipendente dall’andare al lavoro (versando l’indennità sostitutiva del preavviso direttamente nell’ultima busta paga) , il rapporto di lavoro si interrompe immediatamente, senza alcun periodo di preavviso.
In questo caso, bisogna restituire l’auto subito, spesso il giorno stesso della comunicazione.
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