Gli incentivi per l’acquisto di auto nuove, quest’anno, non sono arrivati. Ma un ecobonus c’è: è quello dedicato all’acquisto di scooter e quadricicli elettrici o ibridi. Si tratta di un’operazione che si inserisce nello stanziamento di 150 milioni di euro previsto dalla legge di Bilancio 2021, che indicò incentivi pari a 20 milioni annui fino al 2023 e 30 milioni all’anno per ogni anno dal 2024 al 2026.
L’ecobonus per scooter e microcar del 2025
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha riaperto la piattaforma dell’Ecobonus 2025, mettendo a disposizione un fondo da 30 milioni di euro per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi di categoria Le, dunque scooter e microcar.
Fino a quando è valido?
Il portale è stato riaperto martedì 18 marzo, ma la misura ha valore retroattiva e può essere applicata a tutti gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2025. L’ecobonus sarà attivo fino a esaurimento fondi e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2025.
Come ottenere l’ecobonus
L’acquirente non deve fare nulla: basta chiedere lo sconto in concessionaria. Sarà responsabilità del venditore, infatti, inserire la richiesta sul portale del Ministero e applicare direttamente lo sconto ai compratori.
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A quanto ammonta lo sconto
In caso dell’acquisto di un nuovo mezzo senza rottamazione, l’incentivo prevede uno sconto del 30% sul prezzo di vendita fino a un massimo di 3mila euro.
In caso di rottamazione di un veicolo da classe Euro 0 a Euro 3, intestato da almeno 12 mesi all’intestatario del nuovo mezzo o a uno dei suoi familiari conviventi, lo sconto è del 40% fino a un massimo di 4 mila euro.
Quali veicoli è possibile acquistare?
L’Ecobonus 2025 si attua a tutti i veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica delle categorie:
- L1e: ciclomotori a 2 ruote con velocità inferiore o uguale a 45 km/h e potenza inferiore o uguale a 4 kW;
- L2e: ciclomotori a 3 ruote con velocità inferiore o uguale a 45 km/h e potenza inferiore o uguale a 4 kW;
- L3e: motocicli a 2 ruote senza carrozzetta con velocità superiore a 45 km/h e cilindrata superiore a 50 cm³;
- L4e: motocicli a 3 ruote con carrozzetta con velocità superiore a 45 km/h e cilindrata superiore a 50 cm³;
- L5e: tricicli (a 3 ruote simmetriche) con velocità superiore a 45 km/h e cilindrata superiore a 50 cm³;
- L6e: ciclomotori a 4 ruote (quadricicli leggeri) con velocità inferiore o uguale a 45 km/h e potenza inferiore o uguale a 4 kW
- L7e: quadricicli diversi dai quadricicli leggeri (a 4 ruote) con massa a vuoto inferiore o uguale a 400 kg (550 kg per veicoli destinati al trasporto di merci) esclusa la massa delle batterie per veicoli elettrici e potenza massima netta inferiore a 15 kW.
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