C’è voluto un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato il 21 gennaio 2025 e subito operativo) per sanare uno stallo normativo durato oltre un anno, che rendeva sostanzialmente impossibile all’automobilista italiano usare portabici e portasci a norma di legge.
Il decreto del ministro dei Trasporti e della Motorizzazione Matteo Salvini fa tabula rasa della normativa precedente e stabilisce due principi fondamentali:
- Non c’è l’obbligo del collaudo presso la Motorizzazione Civile
- Non è necessario aggiornare la carta di circolazione del veicolo quando si montano portabici e portasci posteriori (da portellone e gancio di traino)

Ciò significa che adesso qualsiasi automobilista voglia applicare questi dispositivi sulla sua vettura lo può fare.
LE NUOVE REGOLE PER I PORTABICI
In sintesi il nuovo Decreto stabilisce che queste strutture amovibili (portabagagli, portabici e portasci) debbano essere conformi al regolamento Unece n.26 e che vengano montate dagli allestitori seguendo alcune regole di sicurezza:
- Rispettare i limiti di peso complessivi del veicolo e del gancio di traino, essere omologate e dotate del marchio di conformità
- Se il portabici/portasci copre la targa o il sistema di illuminazione, devono essere presenti dispositivi supplementari di illuminazione e di segnalazione visiva. Deve esserci un alloggiamento per la targa (va bene sia la targa di immatricolazione sia la targa ripetitrice, come previsto dall’art. 100 del Codice della strada)
- portabici e portasci possono superare in larghezza la sagoma del veicolo per un massimo di 30 centimetri per lato oltre la posizione dei fanali posteriori del mezzo
PORTABICI: LE TAPPE PRECEDENTI
UN’INTRICATA VICENDA LEGISLATIVA
Tutto è iniziato con la circolare emanata nel 2023 dal Ministero dei Trasporti (la n. 25981 del 6 settembre 2023) che, al fine di migliorare la sicurezza sulle strade, modifica modalità e caratteristiche dei portasci e portabici auto montati sulla parte posteriore della vettura, cioè agganciati al portellone o al gancio traino.
Le norme diventano molto stringenti: in particolare è previsto un obbligo di visita e prova presso la Motorizzazione Civile e l’aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo per chi acquista uno di questi dispositivi.
Questo perché se l’installazione avviene dopo la messa in strada della vettura bisogna verificare che rispetti il Codice della Strada (non deve ostruire i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visivi né la targa, nemmeno parzialmente). In sintesi, queste le altre norme da rispettare per i portabici a sbalzo:
- La lunghezza di portabici e portasci non deve superare 1,20 m (incluse le bici o gli sci trasportati)
- La larghezza non deve superare quella dell’autoveicolo (incluse le bici o gli sci trasportati)
- L’altezza non deve superare 2,50 m (incluse le bici o gli sci trasportati)
Per i portabici applicati sul tetto non ci sono novità (ma non tutte le auto possono montarli).
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Da segnalare che le nuove norme non si applicano ai veicoli provenienti dall’estero, in base al principio della libera circolazione.
Il ricorso vinto
Installatori e produttori hanno fatto ricorso al Tar e al Consiglio di Stato contro la circolare del 6 settembre 2023. Il ricorso è stato vinto. Tutto come prima, quindi? No.
Il secondo ricorso rigettato
Il Tar del Lazio, a fine agosto 2024, ha respinto un altro ricorso di aziende produttive e Codacons contro la circolare del 6 settembre 2023. Questo ha di fatto ristabilito la legittimità della circolare ministeriale del 2023.
Lo stallo normativo
Da qui una fase di stallo normativo perché le circolari impugnate non sono più tornate in vigore. Come mai? Perché in seguito al primo ricorso vinto il Mit ha emesso una circolare in cui ha sospeso la nuova normativa.
A questo si è aggiunto un vuoto di direttivo perché a luglio è terminato il mandato del direttore della Motorizzazione Civile, e solo a ottobre è arrivato il nuovo Direttore generale, l’ingegnere Stefano Fabrizio Riazzola (precedentemente uno dei punti di riferimento del settore Mobilità di Palazzo Marino).
In questa situazione di stallo i consumatori, gli installatori post vendita e anche le Case auto che offrono il portabici/portasci fra gli optional sono rimaste senza punti di riferimento.
IL DECRETO
Il Decreto ministeriale è a un livello normativo superiore alle circolari ministeriali. Quindi le sostituisce e risolve definitivamente le questioni normative e di interpretazione.
Lo fa in maniera estensiva, senza aggravi normativi e con regole abbastanza permissive che consentono la facile installazione di queste strutture amovibili.
I dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva devono essere replicati sul portabici/portasci, a eccezione della luce di arresto che è esentata. I dispositivi possono essere raggruppati in due unità. Anche l’alloggiamento della targa deve essere conforme al regolamento europeo e si può installare la targa stessa o una targa ripetitrice.
Di tutto questo si occupa l’installatore, l’utilizzatore è tenuto a verificare il corretto posizionamento del tutto e il funzionamento dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva.
Un sospiro di sollievo per installatori e automobilisti
Le precedenti norme rendevano estremamente gravosa l’installazione dei portabici/portasci, aspetto che ne ostacolava il mercato. Inoltre alcuni specifici modelli di auto, per la loro configurazione, erano impossibilitati a montare portabici a norma.
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Ora si va incontro alle esigenze di mercato, rinunciando alla verifica del collaudo presso la Motorizzazione civile. Raccomandiamo comunque la massima attenzione e prudenza. Per montare il portabici/portasci è preferibile (anche se non obbligatorio per legge) rivolgersi ad autofficine autorizzate, che utilizzano dispositivi riconosciuti dalla Casa auto di riferimento.
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