L’Ue dà ragione ai furbetti della targa estera
La Corte di giustizia Ue ha giudicato illegittima la norma italiana riguardo i veicoli immatricolati all'estero: pur essendo residenti in Italia, quindi, si può circolare a bordo di auto con targa straniera. Questo però è un problema.
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Hanno ragione loro, i “furbetti della targa estera“. Lo dice la Corte di giustizia dell’Unione europea che con una sentenza dichiara illegittimo il divieto di circolare con un veicolo immatricolato all’estero a chiunque sia residente in Italia da più di 60 giorni.
La norma, stabilito dal decreto Salvini del 2018 e contenuta nell’articolo 93 del Codice della Strada italiano è, secondo Strasburgo, contraria al diritto europeo. Ecco cosa ha portato a questa sentenza.
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STRASBURGO LI LASCIA CIRCOLARE
Tutto iniziò a Massa. Ad una coppia di coniugi, alla guida di un’automobile immatricolata in Slovacchia, era stata commutata una multa. Il veicolo risultava di proprietà della donna, residente all’estero, ma alla guida c’era il marito residente nel nostro Paese.
Nel rispetto della legge italiana, quindi, la Polstrada aveva inflitto l’ammenda. Ma la Corte di giustizia Ue ha stabilito che il prestito d’uso transfrontaliero a titolo gratuito di un autoveicolo è “qualificabile come movimento di capitali“.
La norma italiana sarebbe una restrizione alla libera circolazione e, quindi, illegittima. In realtà l’articolo 93 del Cds è ammissibile, ma “solo per motivi imperativi di interesse generale, che la Corte non ravvisa nell’ipotesi in esame” e per “finalità di contrasto della frode fiscale“, ossia quando l’auto immatricolata in uno Stato membro è destinata all’uso permanente in altro Stato.
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COSA DICE IL CODICE DELLA STRADA
L’articolo 93 del Codice della strada vieta a chi è residente da più di 60 giorni in Italia di guidare un veicolo immatricolato in un altro Paese.
La norma, come detto introdotta con il decreto del 2018, prevede due eccezioni. Il primo, quando il veicolo è nella disponibilità del conducente grazie a contratto di leasing o noleggio senza conducente con un’impresa estera senza sede in Italia. Il secondo è il caso di comodato d’uso per rapporto di lavoro o collaborazione con un’impresa straniera senza sede in Italia.
A bordo del veicolo deve però esserci un documento sottoscritto dall’intestatario del mezzo che riporti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.
COSA SI RISCHIA
La violazione dell’articolo 93 prevede una multa di 711 euro, il ritiro della carta di circolazione e il trasporto del veicolo in luogo non soggetto a pubblico passaggio. A questi si somma un’ulteriore sanzione di 250 ne caso in cui a bordo manchi il documento che attesti il leasing, il noleggio o il comodato.
Entro 180 giorni il veicolo dev’essere immatricolato in Italia, o riportato all’estero con foglio di via. La violazione di quest’obbligo comporta la confisca del mezzo.
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IL PROBLEMA DELLE ASSICURAZIONI
Un ulteriore problema che riguarda i veicoli immatricolati nell’Est Europa sono le polizze Rc auto. Assicurazioni spesso stipulate con compagnie di quei Paesi poco affidabili. In questi casi a pagare è l’Ufficio centrale italiano (Uci), che poi si rivale sull’omologo del Paese in cui è stipulato il contratto assicurativo.
Una nuova direttiva europea, la 2021/2118, ha elevato i massimali obbligatori, ma il problema resta. Perché la nuova norma prevede che sia in ogni caso l’organo di tutela delle vittime del Paese Ue in cui avviene il sinistro a farsi carico del risarcimento nei casi in cui la compagnia estera sia insolvente.
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