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Il Car Sharing è deducibile, lo dice l’Agenzia delle Entrate

Il Car Sharing è deducibile, lo dice l’Agenzia delle Entrate
I i rimborsi legati al car sharing sono esclusi dal regime di tassazione, questo vale anche per i percorsi casa-lavoro del dipendente.

IN QUESTO ARTICOLO

Il car sharing  non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente ed è deducibile. Questo vale per gli spostamenti lavorativi e anche – ad alcune condizioni – per il tragitto casa-lavoro.

Infatti, l’uso dell’auto condivisa si può fiscalmente paragonare a quello di un taxi o dei mezzi pubblici.

Lo ha chiarito già anni fa la risoluzione n.83/E dell’Agenzia delle Entrate (2016) che spiega che il Car Sharing va considerato come un’evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità.

Leggi Anche: Come funzionano deducibilità e detraibilità nel car sharing?

Come recita l’art. 51, comma 5, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi):

 “Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito“.

Ne deriva che, in presenza di fattura emessa dalla società di Car Sharing (sia intestata direttamente al lavoratore, sia  intestata al datore di lavoro), i rimborsi legati a queste spese di trasporto sono esclusi dal regime di tassazione, e quindi deducibili.

COSA SERVE PER DETRARRE I COSTI DEL CAR SHARING

Le società di car sharing sono infatti in grado di elencare nel documento (fattura) per il cliente una serie di informazioni, relativi ad altrettante voci, che – come scrive l’Agenzia delle Entrate nella sua Risoluzione – “risultano idonei ad attestare l’effettivo spostamento dalla sede di lavoro e l’utilizzo del servizio da parte del dipendente, analogamente ai documenti provenienti dal vettore” (con “vettore” si intende chi eroga l’offerta).

Tali dati, messi “nero su bianco” dagli operatori del settore della mobilità condivisa, sono:

  • destinatario della prestazione (anche l’azienda stessa in caso di “utilizzo incrociato”)
  • percorso effettuato, comprensivo di indicazione precisa del luogo di partenza e di arrivo
  • distanza percorsa
  • durata di ricorso effettivo al servizio
  • importo pagato

Secondo l’Agenzia delle Entrate (citiamo ancora testualmente il contenuto del documento di cui sopra) “in ragione di tale puntuale documentazione, può ritenersi, ai fini in esame, che il servizio di car sharing rappresenti, soprattutto nelle aree urbane, una evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità considerati dall’art. 51 del TUIR“.

LOTTA AI POSSIBILI ILLECITI FISCALI

La Risoluzione n. 83 ha cercato così di mettere un po’ d’ordine in un momento in cui la mobilità in ambito aziendale si sta frammentando sempre più in un mix di soluzioni, compreso il corporate car sharing, cioè la condivisione delle auto tra i dipendenti di una stessa società. 

In particolar modo il pronunciamento da parte dell’Agenzia delle Entrate ha inteso sanare alcune possibili “zone d’ombra”, nonché combattere possibili illeciti sul piano fiscale. Chiarificatrice, da questo punto di vista, è la chiusura del documento, in cui si legge:

La ratio sottesa al differente regime fiscale riconosciuto alle indennità ed ai rimborsi spese in ragione del luogo in cui è svolta la trasferta, è da ricercarsi nella finalità di evitare che le indennità o i rimborsi spese per spostamenti poco rilevanti e che non trovino riscontro nella documentazione rilasciata da terzi […] possano sostituire la retribuzione ordinaria assoggettata a tassazione”.

Se il car sharing non è usato per ragioni di lavoro, diventa un fringe benefit e come tale viene tassato. Se, ad esempio, il dipendente usa il car sharing nel week-end la spesa non è deducibile.

Non è tassabile nemmeno il percorso casa-lavoro, se il car sharing è elettrico

Con l’interpello 74/2024  l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il car sharing, relativamente all’uso di soli veicoli con motore elettrico (come altri servizi di servizi di mobilità sostenibile quali monopattini e scooter elettrici in condivisione, ricarica per veicoli elettrici) messo a disposizione dei dipendenti tramite un’app per coprire il tragitto casa-lavoro non costituisce reddito per quest’ultimi.

Quindi il percorso casa-lavoro fatto in car sharing elettrico è deducibile. Per evitare abusi, sono previste alcune misure, come la limitazione dell’orario di utilizzo dei servizi (corrispondente all’entrata e all’uscita dalla sede lavorativa).

 

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