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Come caricare in auto bagagli, animali e passeggeri in sicurezza, evitando multe salate

Come caricare in auto bagagli, animali e passeggeri in sicurezza, evitando multe salate
Tutte le regole e le norme relative al trasporto di cose, animali e persone a bordo di automobili e veicoli di ogni genere. Così come riportato dall'Art. 169 del Codice della Strada.

IN QUESTO ARTICOLO

Fermo restando il principio generale che “in tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida”, corre l’obbligo di ricordare che il “numero delle persone” trasportabili, con nessuna eccezione, “anche in relazione all’ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione“. Questo cita l’Art. 169 del Codice della Strada, che tratta proprio il trasporto di cose, persone e animali (qui il testo completo).

IL CARICO MASSIMO CONSENTITO A BORDO

L’inosservanza del comma 2 dell’Art. 169 del Cds, commessa con un ciclomotore o con un motoveicolo, determina sempre la confisca del mezzo.

Il riferimento normativo è all’art. 213 comma 2 sexies introdotto dall’art. 5 del D.L. 30/06/2005 n. 115.

In caso di autoveicoli – autovetture escluse – e filoveicoli destinati al trasporto di persone, il numero delle persone ammesse a bordo, sedute o in piedi, e il carico complessivo non possono superare i valori massimi indicati per ogni scaglione all’interno della carta di circolazione. Sono legati al tipo e alla caratteristiche dei veicoli interessati dal comma, il terzo.

Leggi Anche: Le nuove norme riguardo portabici e porta sci.

LA DISPOSIZIONE PERMESSA A PERSONE E COSE

Oltre a non limitare la libertà di movimento del driver, chi si accomoda a fianco o alle spalle del conducente del mezzo a motore deve fare in modo da non danneggiare la visibilità di chi comanda in quel momento il mezzo, ad esempio riponendo oggetti voluminosi sul pianale ante-lunotto.

Nulla può inoltre sporgere dalla sagoma trasversale del veicolo, all’altezza sia del driver sia del passeggero. Una prescrizione che non si applica tuttavia ai motocicli e ai ciclomotori a due ruote.

LE AUTORIZZAZIONI PER IL TRASPORTO DI ANIMALI

Quando parliamo di animali – accezione più estensiva dei semplici cani e gatti, o comunque considerati “di compagnia” – occorre ricordare che gli autoveicoli espressamente adibiti al loro trasporto – rimorchi inclusidevono avere caratteristiche ben precise, per quanto concerne pavimenti e pareti, che devono essere:

  • ben connessi;
  • raccordati tra di loro, onde bloccare la fuoriuscita di liquami;
  • lavabili;
  • disinfettabili;
  • (nel caso di furgoni) provvisti di aperture ad altezza adeguata, per l’aerazione.

Prima di essere dichiarati idonei per la circolazione, tali autoveicoli deve ricevere un’autorizzazione prefettizia, valevole per un anno, che si appoggia all’accertamento condotto dal veterinario provinciale (v. artt. 37 e 38 D.P.R. 08/02/1954 n. 320).

Per i veicoli diversi rispetto al decreto presidenziale appena richiamato, “è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida“.

Per poterne portare con sé due o più, è necessario che siano “custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore … appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo“, permanente (ma in questo caso serve un’autorizzazione della M.C.T.C.) o rimovibile.

Per saperne di più: Manutenzione dell’auto, 5 cose da fare al rientro dai lunghi viaggi.

SANZIONI E PERDITA DI PUNTI SULLA PATENTE

Il conducente sorpreso a trasgredire il comma 7 dell’Art. 169 relativo al numero massimo di persone a bordo e al carico complessivo ascritto a quella categoria di veicolo, incorre in una sanzione amministrativa compresa da € 173 a € 694. .

Parlando invece di trasporto animali, le inosservanze di quanto illustrato poche righe più sopra, qualora “commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, comportano una multa da € 430 a € 1.731, la sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi e la decurtazione di quattro punti sulla patente del proprietario del mezzo.

Due punti sono quelli che si perdono nel caso di autovetture, con annessa sanzione amministrativa di importo compreso da € 42 a € 173. Per le violazioni di altri passaggi dell’Art. 169, è stata disposta una multa da € 87 a € 344, con decurtazione di un punto sulla patente di guida.

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