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Cosa dice l’Art. 169 del Codice della Strada?

Cosa dice l’Art. 169 del Codice della Strada?
Violare le prescrizioni dell'Art. 169 del Cds è molto rischioso, sia per la sicurezza propria e di chi viaggia con noi, sia per la patente, con decurtazioni che possono arrivare sino a quattro punti in meno.

IN QUESTO ARTICOLO

L’Art. 169 del Codice della Strada è una delle norme a cui si applica la disciplina della patente a punti, con decurtazioni che possono arrivare sino a a quota quattro. È inserita nel Titolo V (“Norme di comportamento”) e riguarda il trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.

Leggi Anche: Il carico di cose, persone e animali spiegato bene.

Il testo completo dell’Art. 169 del Cds

1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la piu’ ampia liberta’ di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.

2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all’ubicazione dei sedili, non puo’ superare quello indicato nella carta di circolazione.

3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonche’ il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.

4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la liberta’ di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilita’. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.

5. Fino all’8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e’ consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di eta’ inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di eta’ non inferiore ad anni sedici.

6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e’ vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E’ consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purche’ custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.

7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694. 

8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731, nonche’ la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. 

9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. 

10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.

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