Cosa dice l’Art. 169 del Codice della Strada?
Tutte le regole e le norme relative al trasporto di cose, animali e persone a bordo di automobili e veicoli di ogni genere. Così come riportato dall'Art. 169 del Codice della Strada.
In questo articolo
L’Art. 169 del Codice della Strada è una delle norme a cui si applica la disciplina della patente a punti, con decurtazioni che possono arrivare sino a a quota quattro. È inserita nel Titolo V (“Norme di comportamento”) e riguarda il trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.
Abbiamo pensato che fosse importante ricordare che cosa prescrive, giacché qualcuno starà magari pensando di sfruttare il persistere del freddo per regalarsi una settimana bianca, mentre altri saranno magari già impegnati a progettare dove/come trascorrere i giorni di stacco per la Pasqua.
IL CARICO MASSIMO CONSENTITO A BORDO
Fermo restando il principio generale che “in tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida“, corre l’obbligo di ricordare che il “numero delle persone” trasportabili, con nessuna eccezione, “anche in relazione all’ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione“.
L’inosservanza del comma 2 che abbiamo appena esposto, commessa con un ciclomotore o con un motoveicolo, determina sempre la confisca del mezzo.
Il riferimento normativo è all’art. 213 comma 2 sexies introdotto dall’art. 5 del D.L. 30/06/2005 n. 115.
In caso di autoveicoli – autovetture escluse – e filoveicoli destinati al trasporto di persone, il numero delle persone ammesse a bordo, sedute o in piedi, e il carico complessivo non possono superare i valori massimi indicati per ogni scaglione all’interno della carta di circolazione. Sono legati al tipo e alla caratteristiche dei veicoli interessati dal comma, il terzo.
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LA DISPOSIZIONE PERMESSA A PERSONE E COSE
Oltre a non limitare la libertà di movimento del driver, chi si accomoda a fianco o alle spalle del conducente del mezzo a motore deve fare in modo da non danneggiare la visibilità di chi comanda in quel momento il mezzo, ad esempio riponendo oggetti voluminosi sul pianale ante-lunotto.
Nulla può inoltre sporgere dalla sagoma trasversale del veicolo, all’altezza sia del driver sia del passeggero. Una prescrizione che non si applica tuttavia ai motocicli e ai ciclomotori a due ruote.
LE AUTORIZZAZIONI PER IL TRASPORTO DI ANIMALI
Quando parliamo di animali – accezione più estensiva dei semplici cani e gatti, o comunque considerati “di compagnia” – occorre ricordare che gli autoveicoli espressamente adibiti al loro trasporto – rimorchi inclusi – devono avere caratteristiche ben precise, per quanto concerne pavimenti e pareti, che devono essere:
- ben connessi;
- raccordati tra di loro, onde bloccare la fuoriuscita di liquami;
- lavabili;
- disinfettabili;
- (nel caso di furgoni) provvisti di aperture ad altezza adeguata, per l’aerazione.
Prima di essere dichiarati idonei per la circolazione, tali autoveicoli deve ricevere un’autorizzazione prefettizia, valevole per un anno, che si appoggia all’accertamento condotto dal veterinario provinciale (v. artt. 37 e 38 D.P.R. 08/02/1954 n. 320).
Per i veicoli diversi rispetto al decreto presidenziale appena richiamato, “è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida“.
Per poterne portare con sé due o più, è necessario che siano “custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore … appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo“, permanente (ma in questo caso serve un’autorizzazione della M.C.T.C.) o rimovibile.
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SANZIONI E PERDITA DI PUNTI SULLA PATENTE
Il conducente sorpreso a trasgredire il comma 7 dell’Art. 169 relativo al numero massimo di persone a bordo e al carico complessivo ascritto a quella categoria di veicolo, incorre in una sanzione amministrativa compresa tra 168 euro e 674 euro.
Parlando invece di trasporto animali, le inosservanze di quanto illustrato poche righe più sopra, qualora “commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi“, comportano una multa tra 419 euro e 1.682 euro, la sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi e la decurtazione di quattro punti sulla patente del proprietario del mezzo.
Due punti sono quelli che si perdono nel caso di autovetture, con annessa sanzione amministrativa di importo compreso tra 41 euro e 168 euro. Per le violazioni di altri passaggi dell’Art. 169, è stata disposta una multa tra 84 euro e 335 euro, con decurtazione di un punto sulla patente di guida.
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