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Quanto ti costa rispondere al cellulare mentre guidi

Quanto ti costa rispondere al cellulare mentre guidi
L’articolo 173 del CdS parla di apparecchi alla guida: quelli obbligatori da usare (le lenti per chi ha problemi di vista) e quelli vietati, come lo smartphone. Ecco le regole nel dettaglio.

IN QUESTO ARTICOLO

Usare il cellulare alla guida è un comportamento purtroppo ancora troppo diffuso, nonostante la sua indubbia pericolosità, per questo il Codice della Strada all’Art. 173 ne regola utilizzo (qui il testo completo), stabilendo relative sanzioni e in alcuni casi la decurtazione dei punti della patente. 

ARTICOLO 173 DEL CODICE DELLA STRADA

OBBLIGO DI LENTI

Il comma 1 dell’articolo 173 del Codice della Strada afferma:

  1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida.

Cosa significa? Che se una persona ha problemi di vista, verificati durante la visita medica preliminare per il controllo dell’idoneità psicofisica alla guida, è obbligata a indossare le lenti. 

Leggi Anche: Si può usare il telefono come navigatore?

Per il rilascio o il rinnovo delle patenti A e B, infatti, è richiesta un’acutezza visiva complessiva di 7/10, con non meno di 2/10 nell’occhio peggiore. In caso si abbia un solo occhio occorrono otto decimi (qui tutti i consigli per vederci bene alla guida).

Quali lenti indossare? Questo, giustamente, non è specificato. L’obbligo  può essere rispettato con qualsiasi tipo di lente o apparecchio che corregga i difetti della vista quando si è alla guida.

Non importa se si tratta di occhiali da vista o di lenti a contatto. Non c’è obbligo di tenere occhiali da vista in auto in aggiunta alle lente che si indossano.  

Le sanzioni per chi non rispetta tale norma sono sancite dal comma 3, che prevede una sanzione amministrativa da 83 a 332 euro.

DIVIETO DI SMARTPHONE

Il comma 2 dell’articolo 173 del Codice della Strada afferma:

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore,  fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani

Cosa significa? Due gli aspetti fondamentali:

  1. Il telefono (o pc o tablet o qualsiasi device) non si può mai toccare mentre si è alla guida. Le mani devono stare sul volante
  2. Il conducente può usare i device in viva voce, connessi al Bluetooth dell’auto, o con auricolari,  purché per usarli non sia necessario usare le mani (che devono stare sul volante, lo ricordiamo ancora una volta)

Leggi Anche: Visita medica patente, come prepararsi per superarla senza problemi

Le sanzioni per chi non rispetta tale norma sono sancite dal comma 3–bis, che sono state inasprite dalla riforma del 2024 del Codice della Strada passando a una sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro (prima era da 164 a 660 euro) e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi.

Sanzioni aggravate per i “recidivi”

Inoltre, se la persona sanzionata viene trovata un’altra volta con il telefono in mano durante la guida nell’arco di due anni, si applicano:

  • sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400
  • sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi

 

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